Il gestore del servizio rifiuti deve pagare la Tosap per l’occupazione effettuata con i cassonetti rifiuti. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con sentenza n. 2921/2015 che non ritiene possibile ricondurre l’occupazione direttamente all’ente locale, in quanto non rientra tra le occupazioni temporanee connessa all’esecuzione di lavori, bensì tra le occupazioni continuative con strutture e macchinari finalizzata allo svolgimento di un servizio pubblico per conto del Comune. L’unico caso di esonero è indicato nella lettera e) dell’articolo 49 del d. lgs 504/92, che però subordina l’esenzione Tosap alla devoluzione gratuita degli impianti al Comune se questo emerge dalla convenzione originaria
Va precisato che in regime di cosap le conclusioni possono essere ben diverse dato che si esce dal regime tributario per lasciare spazio a un margine di manovra maggiore sull’approvazione di esenzioni.
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