La TIA non va assoggettata ad IVA

5 April 2012
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Con la sentenza n. 3756 del 9 marzo 2012 la Corte di Cassazione ha affermato che non è dovuta l’IVA sulla TIA, rigettando – nella parte relativa a tale questione – il ricorso presentato da una società di gestione del servizio di smaltimento nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale.

LA CTR, infatti, in parziale riforma della decisione della Commissione tributaria provinciale, resa su ricorso avverso distinti avvisi di accertamento relativi alla TIA, aveva dichiarato non soggetti alla quota variabile della tariffa i locali ritenuti produttivi di rifiuti speciali e, comunque. non soggetti a IVA tutti gli importi pretesi dal gestore, in considerazione della natura propriamente tributaria della TIA, definitivamente chiarita dalla Corte Costituzionale a mezzo della sentenza n. 238 del 2009.

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