LA CTR, infatti, in parziale riforma della decisione della Commissione tributaria provinciale, resa su ricorso avverso distinti avvisi di accertamento relativi alla TIA, aveva dichiarato non soggetti alla quota variabile della tariffa i locali ritenuti produttivi di rifiuti speciali e, comunque. non soggetti a IVA tutti gli importi pretesi dal gestore, in considerazione della natura propriamente tributaria della TIA, definitivamente chiarita dalla Corte Costituzionale a mezzo della sentenza n. 238 del 2009.
La TIA non va assoggettata ad IVA
Con la sentenza n. 3756 del 9 marzo 2012 la Corte di Cassazione ha affermato che non è dovuta l’IVA sulla TIA, rigettando – nella parte relativa a tale questione – il ricorso presentato da una società di gestione del servizio di smaltimento nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale.
Leggi anche
Luca Nobilini
14/10/24
Responsabilità erariale soft
FRANCESCO CERISANO – Il massimo della sanzione non potrà superare le due annualità del compenso perc…
10/10/24
La sicurezza informatica nelle Pubbliche Amministrazioni: corso online in diretta
Segnaliamo una nuova importante opportunità a cura di Formazione Maggioli. Si tratta del corso onlin…
10/10/24
Manifestazione di interesse alle attività di supporto del “Progetto Riscossione”
IFEL – Ancora attivo, per i Comuni con popolazione compresa tra i 5.000 e i 25.000 abitanti, il serv…
25/09/24
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento