La maggiorazione della detrazione di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni spetta fino al compimento del ventiseiesimo anno di età. Il chiarimento arriverà con l’attesa circolare in materia di Imu la quale preciserà anche che nel caso in cui, in corso d’anno, il figlio nasce o compie il 26° anno di età oppure trasferisce la residenza, la maggiorazione dei 50 euro spetta in misura proporzionale al periodo, tenendo conto che se il mese si computa per intero a secondo che l’evento si verificato prima o dopo il 15° giorno del mese stesso. Altro aspetto che dovrebbe essere chiarito è che nel caso in cui il ragazzo «under 26» sia figlio di uno solo dei comproprietari, la detrazione spetta per intero al solo genitore comproprietario. Applicando tale regola si perviene alla soluzione, ad esempio, del caso di un proprietario al 50% dell’abitazione principale in cui sono residenti anagraficamente e dimorano abitualmente due figli, di cui, però, uno solo di entrambi i soggetti menzionati e l’altro della sola convivente: in tale ipotesi ad entrambi i comproprietari spetta la maggiorazione di 25 euro, mentre alla convivente spetta anche la maggiorazione di 50 euro per il proprio figlio. Dovrebbe poi trovare risposta favorevole al coniuge «non assegnatario» il caso dei figli dimoranti nell’ex casa coniugale assegnata dal giudice della separazione. E’ ben vero che in tale situazione i figli risiedono anagraficamente insieme al genitore assegnatario, ma è altrettanto certo che se si applicasse rigidamente la norma che disciplina la maggiorazione dei 50 euro a figlio, verrebbe compressa la «fictio iuris» in virtù della quale qualora il contribuente non possieda un altro fabbricato sito nello stesso comune, da lui adibito ad abitazione principale, la casa si continua a considerare abitazione principale.
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