La spedizione dell’atto tramite posta non interrompe i termini di prescrizione

La Cassazione, con l’ordinanza n.29854 ribadisce che la scissione degli effetti della notifica effettuata a mezzo posta, opera solo con riguardo alla decadenza e non anche ai fini dell’interruzione della prescrizione

maria suppa 20 March 2025
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La Cassazione, con l’ordinanza n. 29854 del 20/11/2024, ribadisce che la scissione degli effetti della notifica effettuata a mezzo posta, opera solo con riguardo alla decadenza e non anche ai fini dell’interruzione della prescrizione, con la conseguenza che, in tale caso, rileva esclusivamente la data di consegna dell’atto al destinatario.

La scissione degli effetti della notifica tra prescrizione e decadenza
Con riguardo alla notifica degli atti impositivi tributari, il Giudice di legittimità ha ripetutamente evidenziato che l’eser­cizio del potere impositivo è assoggettato al rispetto di un termine di decadenza, insuscettibile d’interruzione a garanzia del corretto in­staurarsi del rapporto giuridico tributario, ai fini del rispetto del quale assume rilevanza la data nella quale l’Ente impositore ha posto in essere gli adempimen­ti necessari ai fini della notifica dell’atto, e non quello, successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente, con la conseguenza che deve considerarsi tempestivo l’invio dell’atto imposi­tivo effettuato prima dello spirare del termine di decadenza gravante sull’Ufficio, a nulla rilevando che la consegna al destinatario sia, in ipote­si, avvenuta successivamente a tale scadenza.
Anche in materia tributaria, pertanto, deve riconoscersi piena efficacia alla scissione del momento di perfezionamento della notifica per il notificante e per il destinatario dell’atto. Lo stesso discorso vale, peraltro, per i casi di atti consegnati, per la notifica, ai messi notificatori/comunale.

Per la Cassazione, in particolare, l’applicazione di tale principio, si impone al fine di evitare all’Ente mittente gli effetti pregiudizievoli derivanti da ritardi sottratti al suo controllo, ogni qual volta dall’individuazione della data di notificazione possa discendere la decadenza a carico del notificante.
Ne consegue che se la notifica si perfeziona, gli effetti di essa retroagiscono, per il notificante, al momento in cui ha spedito l’atto. Il medesimo meccanismo, non opera, però, con riguardo alla notifica degli atti finalizzati alla riscossione coattiva (ovvero, solleciti e intimazioni di pagamento, comunicazioni preventive di iscrizione di fermo e di ipoteca, pignoramenti presso terzi, pignoramenti mobiliari e immobiliari), soggetti, non già ad un termine di decadenza, bensì al termine di prescrizione (quinquennale per le entrate tributarie).

Per la Cassazione, in particolare, rispetto all’atto interruttivo della prescrizione “…non è possibile derogare alla disposizione generale secondo la quale «Gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati (art. 1334 cod. civ.), ed al presupposto stesso dell’interruzione della prescrizione, in quanto tale correlato ad un atto che valga a costituire in mora il debitore»…”.

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