La società che effettua per conto del Comune l’attività di supporto all’accertamento e alla riscossione delle entrate locali non può rivestire la qualifica di agente contabile e quindi non è tenuta alla resa del conto giudiziale. Lo ha chiarito la Corte dei Conti Marche, sezione giurisdizionale, con la sentenza n. 245 del 26/5/2021, che ha accolto il ricorso di una società affidataria del servizio di supporto alla gestione delle entrate comunali avverso un decreto che aveva imposto la compilazione dei conti giudiziali relativi a diverse annualità nonché la sanzione pecuniaria del 5% dei compensi al netto dell’Iva.
La sentenza si offre lo spunto per evidenziare la distinzione tra il soggetto affidatario del servizio di gestione delle entrate (in concessione), dal soggetto che invece effettua una mera attività di supporto, propedeutica all’accertamento e alla riscossione delle entrate (in appalto).
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