di Maria Suppa
1. La sospensione dal pagamento prevista dalla norma d’imposta
Per gli immobili compresi nella liquidazione giudiziale ex artt.121 e seg.D.Lgs 14/2019 (procedura concorsuale che dal 15/07/2022 ha sostituito il fallimento), il curatore non è tenuto al pagamento dell’imposta alle scadenze e gli Enti impositori non possono emettere i relativi avvisi di accertamento (pena la loro illegittimità e conseguente nullità).
Il co.767, L.160/2019, dispone, infatti, espressamente che il curatore è tenuto al versamento dell’IMU dovuta per l’intero periodo di durata della procedura entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
2. La natura prededucibile dell’IMU sorta in corso di procedura.
L’imu che matura sugli immobili nel corso della liquidazione giudiziale rientra tra le spese prededucibili sostenute per la conservazione di ciascun bene, ed integra una “uscita di carattere specifico” ex art. art.222 del CCII che grava sulla procedura in prededuzione (Cass.ord.3397 del 17/11/2022, Cass.ord.21126 del 04/07/2022, Cass.ord.18882 del 10/06/2022).
Nei casi di mancato pagamento, da parte della procedura, entro il termine previsto dal co.767, L.160/2019, dell’imu dovuta, è, quindi, necessario procedere all’insinuazione al passivo per crediti prededucibili, presentando la relativa istanza nella forma del ricorso da inviare alla pec del curatore (tra le tante, Cass.ord.n.4940 del 16/02/2023 Cass.ord.5444 del 18/02/2022, Cass.ord.34435 del 15/11/2021, Cass.ord.12735 del 13/05/2021).
La Cassazione, nella sua funzione nomofilattica ha, poi, di recente affrontato la questione relativa al termine entro il quale proporre detta istanza da parte degli Enti impositori, vista l’inapplicabilità sia dell’art.201, CCII (ovvero del termine di 30 giorni prima dell’udienza di verifica dello stato passivo, previsto per l’istanza tempestiva), sia del termine previsto dall’art.208 CCII per l’istanza tardiva (ovvero entro sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo), trattandosi di crediti c.d. sopravvenuti, ovvero crediti che maturano nel corso della procedura.
Per il Giudice di legittimità, in mancanza di un termine specifico per la presentazione dell’istanza di ammissione al passivo per i crediti prededucibili e non potendo assumere alcuna rilevanza la distinzione tra insinuazioni tempestive e tardive, poiché, come detto, incompatibili con la natura sopravvenuta del credito, è necessario proporre tempestivamente l’istanza nel momento in cui matura il diritto di credito (Cass.ord.18760 del 09/07/2024).
Spetterà, poi, al Giudice delegato, nel caso in cui sia contestata la tardività dell’istanza da parte del Curatore, valutare , in base alle circostanze e secondo il suo prudente apprezzamento se il ritardo (colpevole) sussiste o meno.
3. L’istanza di ammissione al passivo per la riscossione dell’IMU sorta nel corso della procedura.
Al fine di avere soddisfazione del credito IMU maturato nel corso della procedura è, quindi, necessario seguire le regole della procedura concorsuale e presentare l’istanza di ammissione al passivo con la precisa indicazione e documentazione del credito vantato, immediatamente, decorsi tre mesi dalla vendita degli immobili (naturalmente, salvo che il curatore non proceda tempestivamente al pagamento di quanto dovuto).Del tutto inutile, ai fini del concorso, è, invece, la notifica degli avvisi di accertamento al curatore, atteso che, come ripetutamente affermato dalla Cassazione, ai fini dell’ammissibilità’ della domanda d’insinuazione al passivo proposta dall’Ente impositore/soggetto riscossore, e della verifica in sede concorsuale del diritto al concorso del credito tributario, la previa notifica degli avvisi di accertamento è priva di effetti, tenuto conto che è fatto divieto ai creditori di intraprendere ogni azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la procedura (Cass.ord.18760 del 09/07/2024, Cass.S.U.sent.33408 del 11/11/2021).
Manuale per la gestione e il controllo dei tributi locali dopo la riforma fiscale
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