La riscossione coattiva della TARI si prescrive in cinque anni

La Cassazione ha confermato il proprio recente orientamento favorevole alla prescrizione quinquennale della riscossione coattiva della tassa rifiuti

16 July 2024
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Con la decisione n. 17667 del 26/6/2024 la Cassazione ha confermato il proprio recente orientamento favorevole alla prescrizione quinquennale della riscossione coattiva della tassa rifiuti, diversamente da tributi erariali per i quali la prescrizione è decennale.

Il caso in esame riguarda due cartelle esattoriali relative alla Tarsu e all’Ires, rispettivamente notificate il 24/10/2005 e il 18/12/2012. La CTR aveva rilevato che il credito portato dalla prima cartella, quella notificata il 24 ottobre 2005, non era incorso in prescrizione decennale, dovendosi applicare anche all’intimazione la disciplina di sospensione semestrale della prescrizione (dal 1^ gennaio al 15 giugno 2014) di cui all’articolo 1, commi 618-623, della legge 147 del 2013.

La Cassazione accoglie il ricorso del contribuente, il quale eccepisce che la tassa rifiuti è soggetta a prescrizione quinquennale, e che questo termine breve, in assenza di sentenza passata in giudicato, non si convertisse in quello decennale ordinario.
Per la Cassazione la decisione del collegio regionale risulta in effetti errata, avendo esso applicato anche a questa cartella il termine di prescrizione ordinario decennale, là dove il termine in questione era invece quello breve quinquennale, vertendosi appunto non di tributi erariali, ma di tributi locali assumibili a prestazione periodica o di durata ex art. 2948 n.4 cod.civ., risultando con ciò ormai ampiamente decorso alla data di notificazione della intimazione opposta.
A nulla rilevava che l’indicazione di un termine decennale di prescrizione fosse inizialmente provenuta, per errore, dalla stessa parte contribuente, posto che la ‘durata’ del termine prescrizionale, in sé considerata, non costituisce materia disponibile delle parti (art.2936 cod.civ.) e che, a fronte della natura estintiva della prescrizione eccepita dal contribuente, l’individuazione dell’esatto termine legale applicabile in ragione della natura del credito spettava (concretando esso un elemento normativo della fattispecie, in contesto fattuale assodato) al giudice di merito, al quale parimenti spettava di verificarne la effettiva maturazione avuto riguardo agli atti di esercizio della potestà impositiva e riscossiva (cfr. Cass.n.1980/2022).
Né sussistevano nella specie – nella pacifica assenza di titolo giudiziale definitivo e di actio judicati – i presupposti per ravvisare la conversione del termine breve in quello ordinario decennale, ricorrendo in proposito quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 23397/2016 (anche Cass. n. 33797/19 ed innumerevoli altre successive), secondo cui: “il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati -di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”.
In conclusione il credito dedotto in intimazione sulla base della cartella notificata il 24 ottobre 2005 (Tarsu) si è estinto per prescrizione quinquennale.
Trova ulteriore conferma, quindi, l’orientamento giurisprudenziale favorevole alla prescrizione quinquennale in materia di entrate locali, non comprendendo tuttavia la differenziazione rispetto alle entrate erariali per le quali trova invece costante applicazione l’orientamento favorevole alla prescrizione ordinaria decennale (in tal senso, si vedano le decisioni della Cassazione n. 5836 del 3/3/2021, n. 13815 del 20/5/2021, n. 17363 del 17/06/2021 e n. 29447 del 21/10/2021).

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