Con numerose recenti pronunce, la Cassazione è tornata sul tema delle regole di riparto dell’onere della prova della ritualità e tempestività della notifica dell’atto impositivo, nei casi di contestazione in tal senso, da parte del contribuente, attraverso l’impugnazione dell’atto successivo.
Per il Giudice di legittimità, in particolare, spetta sempre all’Ente impositore provare in giudizio la correttezza e tempestività della notifica dell’atto presupposto, laddove il contribuente sollevi la relativa eccezione con l’impugnazione dell’atto consequenziale.
Peraltro, per i giudizi di appello il cui primo grado è stato instaurato successivamente al 4/01/2024, la produzione dei documenti attestanti la ritualità del procedimento notificatorio deve avvenire necessariamente nel giudizio di prime cure.
L’art.58, 3 co.D.Lgs 546/1992, infatti, vieta il deposito, per la prima volta in appello “…
delle notifiche dell’atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità …”.
La disposizione de qua è stata, peraltro, dichiarata costituzionalmente legittima dalla Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 36 del 27/03/2025, ne ha, quindi, confermato l’applicabilità ai giudizi instaurati in primo grado a decorrere dal 05/01/2024.
La Consulta, ha stabilito che “… l’atto tributario produce i suoi effetti tipici per mezzo della notificazione, sicché o la notifica esiste – e quindi deve essere necessariamente conosciuta dall’amministrazione, sulla quale grava un dovere qualificato di documentazione del procedimento notificatorio e di conservazione e custodia dei relativi atti – prima che la pretesa impositiva venga azionata, oppure la stessa pretesa è da ritenersi inefficace ab origine e quindi non può essere fatta valere….Inoltre, laddove le contestazioni cadano sulla notifica di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha adottato l’atto impugnato, il comma 6- bis dell’art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, parimenti introdotto dal d.lgs. n. 220 del 2023, impone che il ricorso introduttivo sia sempre proposto nei riguardi di entrambi i soggetti, al fine di consentire che la produzione della notifica avvenga direttamente ad opera dell’ente che ha provveduto alla sua esecuzione ….”.
Nei casi di contestazione, l’Ente impositore è, quindi, tenuto a produrre tempestivamente, a seconda della modalità di notifica utilizzata, le relate di notifica, gli avvisi di ricevimento delle notifiche a mezzo posta o le ricevute nei casi di notifica tramite pec, con l’attestazione di conformità dei documenti prodotti agli originali.
Nei casi di produzione delle copie senza la predetta attestazione, se il contribuente ne contesta la difformità all’originale, il Giudice tributario non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva.
Peraltro, la Cassazione ha chiarito che la contestazione della conformità all’originale di un documento prodotto in copia da parte del contribuente, non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale (
Cass-ord.6218 del 09/03/2025).
La prova della notifica degli atti impositivi solo nel giudizio di primo grado
La contestazione della conformità all’originale di un documento prodotto in copia da parte del contribuente, non può avvenire con clausole di stile e generiche ma va operata in modo chiaro e circostanziato
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