Con l’ordinanza n. 6436 del 11/03/2025, la Cassazione ha stabilito che se l’intimazione di pagamento ex art.50, D.P.R. 602/1973, non viene impugnata (al fine di far valere la sua nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l’illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come l’intervenuta prescrizione), il relativo credito si consolida e non possono più essere fatte valere, dal contribuente, vicende estintive anteriori alla sua notifica.
Il caso deciso dalla Cassazione
La questione decisa dalla Suprema Corte attiene all’obbligatorietà o facoltatività, nonché agli effetti, dell’impugnazione dell’intimazione di pagamento di cui all’art. 50, co. 2, D.P.R. 602/1973, in ragione della sua riconducibilità o meno all’elenco di atti di cui all’art. 19 D.Lgs. n. 546 del 1992.
Giova premetter,e che in tema di contenzioso tributario, l’elencazione degli atti impugnabili contenuta nell’ art. 19 cit. ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l’Ente impositore porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche.
La Cassazione, in particolare, in più occasioni ha riconosciuto “…la facoltà del contribuente, ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall’ente impositore che, esplicitando concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, portino, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è naturaliter preordinata, si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall’art. 19 cit….”(tra le più recenti, Cass. ord.n. 31630 del 09/12/2024).
E’ pacifico, quindi, che la mera facoltatività dell’impugnazione sussiste solo per gli atti non tipici.
Non è il caso dell’intimazione di pagamento ex art.50, D.P.R. 602/1973, che per la Cassazione è atto tipico, poiché equiparabile all’avviso di mora cui fa riferimento l’art. 19, co. 1, lett. e) D.Lgs. n. 546 del 1992.
Dalla natura di atto tipico attribuita all’intimazione di pagamento, consegue, per il Giudice di legittimità che, se la stessa non viene impugnata, il credito ad essa sotteso si consolida e non può più essere contestato
La mancata impugnazione dell’intimazione di pagamento cristallizza la pretesa impositiva
Con l’ordinanza n. 6436 la Cassazione ha stabilito che se l’intimazione di pagamento ex art.50, D.P.R. 602/1973, non viene impugnata il relativo credito si consolida e non possono più essere fatte valere, dal contribuente
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