La cassazione boccia la sentenza della CTR Toscana ritenendo fondate le ragioni del contribuente che impugnava la cartella dinanzi alla commissione tributaria provinciale di Firenze, eccependo l’illegittimità della pretesa perché il consorzio non aveva elaborato il piano generale di bonifica prescritto dagli artt. 8 e 9 della l.r. Toscana n. 34 del 1994
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