(ufficiotributi.go-vip.net 7/3/2013)
La disposizione introdotta dal comma 55, dell’art. 145 della legge n. 388 del 2000, che ha modificato il criterio di commisurazione del canone concessorio di cui all’art. 27 del D. Lgs. n. 285 del 1992, per le occupazioni effettuate con impianti pubblicitari, non può avere effetti retroattivi. È quanto statuito dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 85 del 4 gennaio 2013, che sgombra il campo dal tentativo di attribuire al citato art. 145 della legge n. 388 del 2000 la valenza di norma di interpretazione autentica.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento