Con la nascita della nuova Agenzia Entrate – Riscossione, ad opera dell’articolo 1 del DL 193/2016, la situazione che in via definitiva rappresenta mezzi e opportunità per gli enti locali percorribili dal 1 Luglio 2017, viene ampliata rispetto agli strumenti e ai soggetti disponibili, aggiungendo la facoltà prevista dal comma 2 dell’articolo 2 del dl 193/2016 che recita:
A decorrere dal 1 ° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all’articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall’articolo 17, commi 3 bis e 3 ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate
La norma istituisce una generale facoltà dell’ente di valutare il ricorso e il conseguente affidamento alla nuova Agenzia delle Entrate – Riscossione, esercitabile senza vincolo temporale, pur nel rispetto del sistema giuridico che governa la riscossione dei comuni.
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Venerdì 13 aprile 2018
a cura di Cristina Carpenedo
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