CASSAZIONE CIVILE, 8/9/2015, n. 17787
Per far valere il credito tributario nei confronti del fallimento l’amministrazione finanziaria o l’esattore debbono presentare l’istanza di insinuazione tardiva nel termine annuale previsto dall’art. 101 legge fall., senza che i diversi a più lunghi termini per la formazione dei ruoli e per l’emissione delle cartelle, ai sensi dell’art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, possano di per sé costituire ragioni di scusabilità del ritardo
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