La lettura combinata della normativa fiscale e di quella codicistica porta a ritenere che “tutte le componenti che contribuiscono in via ordinaria ad assicurare, a un’unità immobiliare, una specifica autonomia funzionale e reddituale nel tempo” devono essere considerate nella valorizzazione della rendita catastale. La Corte ha quindi confermato la sentenza impugnata che “si è attenuta a detto principio, evidenziando l’esistenza di stabile autonomia funzionale e reddituale degli specchi acquei antistanti al porto turistico ed ai singoli posti barca“.
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Aggiornato con le ultime modifiche introdotte dalla Legge di stabilità 2016
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