1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonchè i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonchè interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonche’ dei relativi servizi pubblici locali. 3. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell’imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonche’ di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo. |
Con la conversione in legge del dl 50/2017 è stata sbloccato il limite che impediva aumenti e nuove istituzioni. I comuni aventi i requisiti per l’applicazione del tributo, possono istituire e aumentare l’imposta di soggiorno, in deroga sia al blocco del potere di aumento dei tributi sia al termine ultimo di esercizio della potestà regolamentare. La possibilità di istituire e rimodulare l’imposta è aperta con decorrenza dal 2017, in deroga all’articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I comuni possono adottare apposito regolamento e delibera tariffaria con applicazione non dal 1.1.2017, bensì dall’efficacia della delibera, posto che la deroga al comma 169 è piena.
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