Ivie, ovvero l’Imu su case all’estero. L’Agenzia delle entrate fa chiarezza

4 July 2012
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La circolare dell’Agenzia delle entrate numero 28, emanata ieri, ha fugato ogni dubbio sui soggetti chiamati a farsi carico dell’onere d’imposta per gli immobili all’estero. Nondimeno, è stata chiarita anche la materia sul calcolo del valore degli immobili oltreconfine: la data per l’estinzione della pratica è quella del 9 luglio, cioè lunedì prossimo.

La circolare precisa, innanzitutto, che devono applicare l’imposta, oltre ai proprietari, i titolari di diritti di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie sugli immobili esteri e non, invece, chi detiene la mera nuda proprietà. A conferire i parametri, sarà la giurisdizione vigente nel Paese nel quale l’immobile è locato.

Se per i soggetti passivi, il prelievo è demandato integralmente all’affittuario, la base imponibile dell’imposta è rappresentata, a seconda della posizione geografica dell’immobile, dal costo di acquisto o dal valore catastale. A questa duplice via tributaria, va fatta corrispondere grosso modo la distinzione per immobili entro Ue – dove prevale il valore catastale – o fuori Ue, dove a prevalere è il contratto d’acquisto. Criticità, a sorpresa, emergono anche per gli edifici entro i confini Schengen. In quegli ordinamenti, dove si distingue tra proprietà fondiaria e possesso del bene, sarà quest’ultimo a fungere da indicatore per il versamento. Casi particolari, Paesi alla stregua di Francia, Belgio, Malta e Irlanda, dove l’Ivie – questo l’acronimo dell’imposta – dovrà essere calcolata sul valore di mercato, o in alternativa, all’effettivo costo di acquisto.

Per gli immobili al di fuori dell’Unione europea, il termine di riferimento è, quindi, costituito dal contratto di acquisto o dalla documentazione in caso di costruzione ex novo.

In Norvegia e Islanda, però, è il valore catastale per imposte patrimoniali a godere della predominanza in materia contributiva. Altra eccezione, la Svizzera, dove, per un deficit informativo, si è scelto di percorrere la via di determinare la base imponibile sul valore d’acquisto.

Sui beni detenuti per interposta persona, l’imposta è generalmente da intendersi scontata, come nel caso di nuda proprietà: nel caso dei trust, per verificare se questo vada inteso o meno come persona interposta, andranno svolte opportune verifiche nei termini enunciati dallo scudo fiscale.

Restano fuori dal conteggio quegli immobili il cui valore catastale è di 26.381 euro, capaci di generare, cioè, un importo di 200 euro al lordo delle imposte scomputabili.

Il testo della Circolare dell’agenzia delle entrate n.28/E del 2 luglio 2012

Fonte: Leggioggi.it

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