IUC: L’imposta una e trina. Il problema del responsabile e del regolamento

11 March 2014
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di Luciano Catania

La IUC è un’imposta una e trina. L’imposta è unica ma al tempo stesso è formata da tre diversi tributi: l’imu, la tari e la tasi. La definizione di “unica”, però, sembra essere solo la trovata pubblicitaria del legislatore per promuovere una presunta semplificazione del sistema dei tributi locali.
Il comma 692 prevede che il Comune designi il funzionario responsabile al quale sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
Trattandosi di un’imposta unica sembrerebbe, quindi, derivarne che c’è un unico responsabile del tributo.

Lo stesso dovrebbe verificarsi per il regolamento: un’unica imposta, un unico regolamento.
La questione, però, non è così semplice e lineare. Intanto perché il comma 703 specifica che l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU.
L’art. 9, comma 7, del d.lgs. n. 23/2011, che detta appunto la disciplina per l’IMU, prevede che per l’accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applica, tra l’altro, il comma 4, dell’art. 11.
Detto comma, a sua volta, regola la designazione di un funzionario responsabile dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) con funzioni e poteri per l’esercizio di attività organizzative e gestionali dell’imposta, compresa la sottoscrizione delle richieste, degli avvisi e provvedimenti, l’apposizione del visto di esecutività sui ruoli e la disposizione dei rimborsi.

Se è vigente il richiamato comma 4, dell’art. 11, del d.lgs. n. 23/2011 ne consegue che l’Imu continua ad avere un proprio responsabile.
Qualora la previsione del comma 692 della legge di stabilità 2014 riguardasse le tre componenti della I.U.C., allora verrebbe esclusa la possibilità che esista un responsabile della sola Imu.
In astratto, quindi, ciascun Comune dovrebbe nominare un solo responsabile per l’imposta unica. In pratica questo soggetto sarebbe gravato di un peso lavorativo molto forte e, nei Comuni di medio-grandi dimensioni, insostenibile.
Le alternative sono prevedere tre responsabili, uno per ogni tributo (smentendo l’unicità dell’imposta), oppure optare per una soluzione intermedia: un responsabile Imu ed uno per Tasi e Tari.

La scelta non è neutra. Qualora, infatti, si escludesse un unico incaricato, il comma 692 non sarebbe applicato al responsabile dell’Imu che non dovrebbe avere la rappresentanza in giudizio.
La rappresentanza in giudizio in capo al Responsabile del tributo per le controversie relative allo stesso tributo è stata introdotta con la Tares e ha costituito una novità, derogando ai principi generali che, fino ad allora, aveva affidato la rappresentanza in giudizio, nel processo tributario, o al Sindaco o al Dirigente o al Titolare di Posizione Organizzativa dell’Area a cui attengono i tributi.
A dirimere la controversia non è d’aiuto la struttura della legge.
I commi639-640 parlano di Iuc, quelli dal 641 al 668 di Tari, dal 669 al 682 è interessata la Tasi, mentre il comma 683 tratta delle tariffe Tari. I commi 684-705 tornano a trattare l’imposta come unica, il 706 inserisce, tanto per gradire, l’imposta di scopo. Infine i commi dal 707 al 729 trattano dell’Imu.
Lo stesso dilemma, quasi biblico, si ha parlando di regolamenti.
Anche in questo caso potrebbero essere uno (Iuc), due (Imu e poi Tasi e Tari) o tre (Imu, Tari e Tasi).

Il comma 682 stabilisce che la disciplina per l’applicazione della trina IUC è determinata con regolamento (singolare maschile) da adottare ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997.
Il comma prosegue indicando gli elementi minimi che questo regolamento deve contenere. Il punto a) parla dei contenuti minimi della Tari, mentre il punto b) declina i contenuti minimi della Tasi. Nulla è detto in merito alla Imu, che sembra trovare disciplina a sé stante.
In questo caso una faq ministeriale risolve il problema: i comuni possono scegliere di fare un unico regolamento, o farne due oppure tre.
Obiettivamente la questione è meno rilevante. Si tratta solo di tecnica redazionale, con meno incidenza pratiche.
Meglio farne uno con tre sezioni ben distinte, ma qualsiasi soluzione venga scelta cambia poco.
Sul responsabile, invece, sarebbe preferibile che il Ministero chiarisca con una circolare esplicativa che, tra l’altro, nella gerarchia delle fonti, è più facilmente collocabile rispetto alle faq.

Fonte: Leggioggi.it

 

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