In tema di iscrizione di ipoteca relativa a debiti tributari, per il raggiungimento della soglia minima di 8.000 euro a tal fine prevista dall’art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, occorre fare riferimento a tutti i crediti iscritti a ruolo atteso che, ai sensi degli artt. 49 e 50 del citato D.P.R., il ruolo costituisce “titolo esecutivo” sulla base del quale il concessionario “può procedere ad esecuzione forzata“, ovvero “può promuovere azioni cautelari conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore“, purché “sia inutilmente trascorso il termine di 60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento” (Cass. n. 23050 del 11/11/2016; Cass. n. 2190 del 31/01/2014).
Ne consegue che, ai fini del superamento del limite di 8.000 euro non assume alcuna rilevanza il fatto che alcuni crediti iscritti a ruolo non abbiano natura tributaria.
Novità editoriale:
I tributi locali nel 2017
di Cristina Carpenedo
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