IRAP: la sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione deve essere valutato con un esame fattuale

L’Agenzia delle entrate con risoluzione n. 82/E afferma che la verifica della sussistenza di un’autonoma organizzazione ai fini dell’IRAP non può essere effettuata mediante la mera valutazione della documentazione prodotta in sede di interpello essendo necessario appurare le concrete modalità di esercizio dell’attività

30 September 2016
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Un medico convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale riteneva che la propria attività venisse svolta senza elementi organizzativi, senza personale dipendente e con beni strumentali modesti. Chiedeva, pertanto, se – sussistendo le caratteristiche indicate nell’art. 22 dell’Accordo Collettivo Nazionale – era da escludere la presenza di una autonoma organizzazione ai fini IRAP.

L’Agenzia delle entrate con risoluzione n. 82/E afferma che la verifica della sussistenza di un’autonoma organizzazione ai fini dell’IRAP, come nel caso prospettato dall’istante, non può essere effettuata mediante la mera valutazione della documentazione prodotta in sede di interpello essendo necessario appurare le concrete modalità di esercizio dell’attività svolta attraverso un esame fattuale, non esperibile nell’ambito dell’istituto dell’interpello di cui all’art. 11 della Legge n. 212/2000.

Risoluzione Agenzia delle entrate 28/9/2016 n. 82/E

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