La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 9797/2016, ha stabilito che l’ipoteca e il fermo amministrativo non rientrano fra gli atti di espropriazione forzata e da ciò ne consegue l’obbligo di comunicazione completa circa le modalità di contestazione. Possono essere effettuate anche senza la necessità di procedere alla notifica dell’intimazione di cui all’art. 50, secondo comma, del dpr n. 602/73, prescritta per l’ipotesi in cui l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento
La riscossione pubblica nel 2016
Videoconferenza in diretta a cura della Dott.ssa Cristina Carpenedo
Venerdì 20 Maggio 2016 – dalle 10.30 alle 12.30
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