Il Caso
Il caso vede protagonista un Comune che affida la sottoscrizione (e dunque l’adozione) dell’ ingiunzione di pagamento a uno studio legale, conferendo a tal fine apposito mandato.
Il dispositivo
La commissione ritiene che il funzionario del Comune non abbia il potere, in base alle disposizioni normative vigenti, di delegare un legale esterno all’Amministrazione ad emettere una ingiunzione fiscale ex r.d. 639/1910, in quanto, ancorchè l’ingiunzione assuma anche la funzione di atto di precetto, è comunque e prioritariamente un atto amministrativo e perciò di esclusiva competenza del funzionario dirigente incaricato, come espressamente previsto dall’art. 2 del citato decreto.
Inoltre, l’art. 107 del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000) prevede che spetta ai dirigenti l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno.
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