Individuazione del domicilio fiscale delle persone giuridiche

Una recente sentenza della CTP di Milano offre uno spunto importante per l’individuazione del domicilio fiscale delle persone giuridiche

31 August 2015
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C.T.P. MILANO, sez. XL – 1 luglio 2015, n. 6089

Una recente sentenza della CTP di Milano offre uno spunto importante per l’individuazione del domicilio fiscale delle persone giuridiche.
Per domicilio fiscale si deve intendere il luogo in cui il soggetto è radicato, desunto in base a dati oggettivi (sede, stabile organizzazione, attività prevalente), in questi termini, Cassazione n. 8962/2003. Pertanto, per l’individuazione del domicilio fiscale delle persone giuridiche occorre aver riguardo al principio dell’effettività, ossia individuare il luogo in cui l’ente ha il centro principale della propria principio attività che non necessariamente coincide con il luogo in cui vi è la sede legale. Per il principio della effettività, pienamente recepito dal diritto civile e non smentito dalla disciplina tributaria, si deve intendere il luogo ove hanno concreto svolgimento le attività amministrative e la direzione dell’ente e dove si convocano le assemblee. Il domicilio fiscale, di regola, coincide con la sede legale, salvo che non emergano prove univoche tali da smentire la presunzione suddetta con la conseguenza che, qualora sia stata stabilita una sede legale fittizia, il domicilio fiscale coincide con il luogo nel quale si trova la sede effettiva della società.

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