Incentivi tributari l’ANCI tenta la semplificazione per l’erogazione

ANCI: Approvazione nei termini dei documenti contabili lasciando in sospeso esclusivamente l’erogazione in caso di ritardo nell’approvazione dei documenti

19 September 2024
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La rigida interpretazione delle norme da parte dei giudici contabili ha spinto l’ANCI a formulare una proposta di emendamento, in sede di convenzione in legge del d.l. n.113/2024, ad eliminare la questione dell’approvazione nei termini dei documenti contabili (bilancio di previsione e conto consuntivo) lasciando in sospeso esclusivamente l’erogazione in caso di ritardo nell’approvazione dei documenti, ossia senza pregiudicare il lavoro svolto dai dipendenti.

La sostituzione della disposizione legislativa
Qui di seguito la nuova disposizione rispetto alla precedente del comma 1091 della legge di bilancio 2019:

>> CONSULTA LA TABELLA.

Le motivazioni dell’ANCI
Qui di seguito le motivazioni dell’ANCI per le modifiche e l’inserimento del successivo comma 1-bis:
La riscrittura del comma 1091 risulta necessaria per risolvere numerosi problemi interpretativi che hanno dato luogo a pronunciamenti contrastanti. Posto che la ratio della disposizione è quella di incentivare il personale che si dedica fruttuosamente al recupero dell’evasione tributaria, sono stati eliminati i vincoli derivanti dall’approvazione del bilancio previsione e del rendiconto nei termini previsti dal TUEL o dai provvedimenti di proroga, rimanendo comunque necessaria l’approvazione di tali documenti, anche se in ritardo, e ciò in quanto la tardiva approvazione dei documenti contabili non ha alcun riferimento, né conseguenza, sullo svolgimento dell’attività di recupero dell’evasione, che deve essere considerata prioritaria e di primaria importanza per i Comuni e per la sostenibilità dei propri bilanci. L’ammontare dell’incentivo è soggetto ad un doppio limite, uno sulle risorse utilizzabili ai fini della costituzione del fondo incentivante (massimo 5% delle riscossioni) l’altro sulla percentuale distribuibile ai dipendenti, in ragione del rispettivo trattamento economico. Il primo limite è rimasto invariato, mentre il secondo limite è stato innalzato al 50% del tabellare, misura che comunque rimane inferiore ad altre forme di incentivazione, come quella relativa ai cosiddetti incentivi tecnici, dove il limite è pari, in via ordinaria, al 50% (e con il PNRR al 100%) della retribuzione annuale lorda (e non del tabellare), ponendosi così anche dei problemi di disparità di trattamento tra il personale dipendente, che con l’emendamento proposto è parzialmente attenuata. Viene inoltre consentita un’incentivazione attenuata nel caso in cui le attività di accertamento siano affidate in concessione ad un soggetto esterno, in ragione dell’importanza che in tali casi assume il lavoro di controllo de buon andamento delle attività del concessionario e la realizzazione delle attività di supporto spesso richieste agli uffici per lo svolgimento proficuo della concessione.

Con il comma 1091-bis si dispone che la nuova formulazione del comma 1091 si applichi già con riferimento agli incentivi 2023, erogabili nel 2024, al fine di attenuare le conseguenze negative derivanti dall’approvazione di consuntivi anche con ritardi di pochi giorni e di evitare il blocco delle erogazioni connesse a programmi già portati a buon fine, derivanti da talune interpretazioni giurisprudenziali restrittive contenute in sentenze recenti della Giustizia contabile. Il secondo periodo, invece, chiarisce che gli incentivi collegati alle spese di lite incassate dagli enti a seguito di sentenze tributarie definitive favorevoli all’ente, in quanto etero-finanziati e destinati solamente ai dipendenti che difendono gli enti privi di avvocatura nel giudizio tributario, non sono soggetti ai limiti imposti alle spese di personale.

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