IMU:Rimborso minor gettito.

12 February 2014
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Con l’ordinanza n. 214 del 17 gennaio 2014, il TAR del Lazio ha ritenuto sussistente ilpregiudizio grave ed irreparabile in relazione al il ricorso presentato dal comune di Napoli,contro il Ministero dell’Interno ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’annullamento dell’art. 1 del decreto del 27 settembre 2013 emanato dal Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che disciplina il riparto tra i Comuni di somme a titolo di rimborso del minor gettito dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2013.

Ad avviso dei giudici amministrativi il decreto impugnato non garantisce il ristoro di tutte le somme spettanti al comune per il minor gettito IMU derivante dall’abolizione di tale imposta per alcune categorie di immobili nel 2013. Le somme da attribuire sarebbero,cioè, state determinate sulla base delle “stime di gettito da imposta municipale propria del 2012”, anziché quelle relative al 2013 nel corso del quale lo stesso comune ha elevato l’aliquota per la prima casa del 5 al 6 per mille.

Tale aumento si è reso necessario in applicazione dell’art. 243-bis del D. Lgs. n. 267del2000, inserito dall’art. 3, comma 1, lett. r) del D. L. n. 174 del 10 ottobre 2012, che prevede un’apposita procedura di riequilibrio finanziario pluriennale per gli enti nei quali sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario. E’una terza fattispecie, che si aggiunge alle situazioni previste dagli artt. 242 e 244 del TUEL, di enti in condizioni strutturalmente deficitarie ed enti in situazioni di dissesto finanziario.

Nel caso del comune di Napoli le maggiori somme a titolo di ristoro per il minor gettito IMU sono necessarie in quanto in mancanza delle stesse il piano di riequilibrio finanziariopluriennale potrebbe non essere approvato, conducendo in tal modo il comune ad una situazione di dissesto.

I giudici del TAR hanno, pertanto, ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i comuni indicati nell’elenco A allegato al decreto impugnato e hanno accolto l’istanza cautelare, fissando l’udienza per la trattazione del merito al 16 ottobre 2014. Occorrerà, quindi attendere fino a tale data per conoscere l’esito del ricorso e gli effetti sulla situazione finanziaria del comune.

 

N. 00214/2014 REG.PROV.CAU.

N. 11415/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 11415 del 2013, proposto da:

 

il Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Fabio Maria Ferrari, Annalisa Cuomo e Gabriele Romano, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Grez & Associati S.r.l. in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 18;

 

contro

 

il Ministero dell’Interno ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, costituiti in giudizio, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliati per legge presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
l’A.N.C.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, intimato e non costituito in giudizio;
il Comune di Acqui Terme, in persona del Sindaco pro tempore, intimato e non costituito in giudizio;

 

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

dell’art. 1 del decreto 27.09.13 del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, recante: “Riparto tra i Comuni di somme a titolo di rimborso del minor gettito dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2013”, pubblicato sulla G.U. n. 233 del 4.10.2013;

nonché di tutti gli altri atti presupposti, preordinati, consequenziali e connessi, ove lesivi;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2014, il Cons. RitaTricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Ritenuto che il ricorso sia fornito di fumus boni juris, tenuto conto che il decreto gravato non garantisce, rispetto al Comune di Napoli, in toto il ristoro spettante per il minor gettito IMU derivante dall’abolizione di tale imposta per alcune categorie di immobili nel 2013, atteso che esso prende a parametro le“stime di gettito da imposta municipale propria del 2012”, anziché quelle relative al 2013, nel corso del quale detto Ente ha deliberato l’innalzamento al 6 per mille dell’aliquota per la prima casa, a fronte di quella del 5 per mille fissata per il 2012, innalzamento dell’aliquota che si rendeva necessario, in applicazione dell’art. 243 bis del d.lgs. n. 267/2000, ai fini del ricorso al Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale;

Considerato che, anche tenendo conto degli ulteriori importi a compensazione a carico dello Stato e di quelli di spettanza dei cittadini, entrambi stabiliti con il successivo decreto-legge n. 133/2013, restano delle somme dovute al Comune di Napoli, a titolo di ristoro per il minor gettito IMU, in assenza delle quali il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale, che delle stesse invece tiene conto, potrebbe non essere approvato, con conseguente dichiarazione di dissesto dell’Ente medesimo;

Ritenuto:

che, pertanto, sussista altresì il pregiudizio grave ed irreparabile;

che conseguentemente la domanda cautelare in esame debba essere accolta, con obbligo, per le Amministrazioni, di rideterminarsi;

Considerato, quanto al contraddittorio:

che il ricorso è ammissibile, essendo stato notificato ad almeno uncontrointeressato, rappresentato dal Comune di Acqui Terme;

che, tuttavia, deve essere disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri Comuni italiani, così come individuati nell’elenco A allegato al decreto impugnato, secondo quanto stabilito dall’art. 49, comma 1,c.p.a.;

che, in accoglimento dell’istanza rivolta in camera di consiglio dal difensore del Comune di Napoli, si autorizza, per la notifica nei confronti dei suddetti Comuni, il ricorso alla PEC, in applicazione dell’art. 52, comma 2, c.p.a.;

che la notificazione, nei modi suindicati, deve essere eseguita entro il termine di 60 giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, e dell’avvenuta notifica deve essere depositata attestazione presso la Segreteria della sezione entro i successivi 20 giorni;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Prima Ter:

– accoglie la domanda cautelare, proposta in via incidentale, per l’effetto ordinando alle Amministrazioni intimate di rideterminarsi in ordine al contributo spettante al Comune di Napoli, nei modi indicati in motivazione;

– compensa integralmente tra le parti le spese della presente fase cautelare;

– ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i Comuni indicati nell’elenco A allegato al decreto impugnato, autorizzando il Comune di Napoli al ricorso allo strumento della PEC, nei termini indicati in motivazione;

– fissa l’udienza pubblica del 16.10.2014 per la trattazione del merito.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

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