Scade oggi 17 dicembre il termine per il versamento del saldo dell’IMU dovuta per l’anno 2012 dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata, che deve tener conto delle eventuali modificazioni delle aliquote nel frattempo intervenute. I contribuenti per pagare correttamente gli importi dovuti devono innanzitutto verificare se il comune dove sono ubicati gli immobili abbia aumentato le aliquote da applicare. Ove ciò sia avvenuto è possibile, quindi che l’importo del saldo da versare sia superiore all’acconto.
Infatti, il calcolo va effettuato tenendo conto delle aliquote stabilite dai comuni e dividendo quanto dovuto allo Stato e quanto, invece, al comune.
E’ chiaro che tale distinzione va effettuata soltanto per gli immobili per i quali è dovuta anche la quota allo Stato.
Relativamente al versamento si ricorda che il versamento del saldo può essere effettuato oltre che con il modello F24, anche con il bollettino postale.
Inoltre, si precisa che qualora il contribuente paghi il tributo in ritardo oppure in misura inferiore a quanto dovuto, può regolarizzare la propria posizione con il ravvedimento.
L’art. 13 del D. Lgs. n. 472 del 1997, detta le regole affinché il contribuente possa regolarizzare la propria posizione con il fisco attraverso il ravvedimento.
L’art. 13, comma 1, del D. Lgs. n. 471 del 1997, modificato dall’art. 11, comma 3-bis del D. L. n. 16 del 2012, stabilisce che per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione del 30 %, oltre a quanto previsto dal comma 1 dell’art. 13 del D. Lgs. n. 472 del 1997, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Si tratta del cosiddetto ravvedimento sprint.
L’art. 13, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 472 del 1997, prevede che se il versamento avviene entro 30 giorni dalla scadenza, deve essere applicata la sanzione del 3 % (pari ad un decimo della sanzione prevista per omesso versamento) dell’imposta dovuta, oltre agli interessi legali del 2,5 % annuo, calcolati solo sull’imposta e in proporzione ai giorni di ritardo.
Pertanto, dalla combinazione delle due disposizioni riportate ne consegue che se il contribuente effettua il pagamento dell’imposta con 15 giorni di ritardo per ravvedersi dovrà pagare una sanzione pari a 1/10 di 1/15 del 30% per ogni giorno di ritardo. In altre parole, la sanzione sarà pari allo 0,2 % per ogni giorno di ritardo.
Ad esempio, se il contribuente paga l’IMU pari a € 200 il 24 dicembre, con un ritardo di 7 giorni, la sanzione da applicare sarà pari a 1,4 % (0,2 x 7) x 200€ = € 2,8.
Oltre alla sanzione vanno pagati anche gli interessi sulla base del tasso legale del 2,5 % annuo, calcolati solo sull’imposta e in proporzione ai giorni di ritardo.
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