Le penalità
Chi non paga l’Imu o la paga in ritardo rischia una sanzione pari al 30% dell’importo del tributo. Si applica però anche l’articolo 13 del Dlgs 471/97, che stabilisce anche che – se il ritardo del versamento non supera 15 giorni – la sanzione è ulteriormente ridotta di un quindicesimo per ogni giorno di ritardo, che equivale al 2% al giorno. In pratica, la penalità è fissata al 20% per 10 giorni di ritardo, al 22% per 11, al 24% per 12, al 26% per 13, al 28 per 14, fino ad arrivare al 30% per ritardi da 15 giorni in avanti.
La sanzione base, però, si riduce se il contribuente si mette in regola con il ravvedimento operoso. In base all’articolo 13 del Dlgs 472/97, infatti, la penalità si riduce a un decimo per ritardi fino a 30 giorni e a un ottavo per ritardi superiori a 30 giorni ma contenuti entro l’anno. Nei fatti, per esempio, il contribuente che pagasse l’Imu oggi (14 giorni dopo la scadenza del 18 giugno) senza ravvedimento potrebbe rischiare l’applicazione della sanzione da parte del Comune, pari al 28% del l’importo. Se invece entro oggi versasse il tributo con ravvedimento, si metterebbe in regola pagando una sanzione pari al 2,8% del tributo (28% di sanzione edittale, ridotta a un decimo).
Inoltre, l’agenzia delle Entrate, con la circolare 41 del 2012, ha precisato che la riduzione a un decimo sulla minore sanzione, proporzionata ai giorni di ritardo, spetta anche se sanzioni e interessi siano pagati dopo il tributo, purché entro 30 giorni dalla scadenza. Restano dovuti gli interessi conteggiati al tasso annuo del 2,5 per cento.
Per mettersi in regola
Mentre chi paga oggi deve versare in aggiunta all’imposta una sanzione del 2,8%, chi si metterà in regola da domani al 18 luglio dovrà pagare una sanzione del 3% (30% ridotta a un decimo). Inoltre, occorre aggiungere gli interessi per i maggiori giorni di ritardo.
Nel compilare il modello F24 non occorre riportare separati codici per il tributo, le sanzioni e gli interessi. Lo ha precisato l’agenzia delle Entrate che, con la risoluzione 35 del 2012, ha chiarito che le sanzioni e gli interessi sono versati insieme con l’imposta dovuta.
Chi ha già pagato l’imposta, ma avesse utilizzato codici non corretti, potrà segnalarlo al l’agenzia delle Entrate, con una lettera di richiesta di corretta attribuzione. Pur non essendo richiesta, una comunicazione al Comune in forma libera potrebbe aiutare a raccordare le posizioni, facendo in modo che anche l’ente locale “classifichi” correttamente il gettito.
Gli errori «scusabili»
Potrebbero fare a meno di versare le sanzioni quei contribuenti che hanno commesso errori “scusabili”. Infatti, il ministero dell’Economia, con la circolare 3 del dipartimento delle Finanze, ha suggerito che la situazione di estrema confusione che si è creata con il debutto dell’Imu potrebbe evitare l’applicazione di sanzioni e interessi ai contribuenti che abbiano commesso errori per le obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria.
Così, in alcune situazioni-limite, si potrebbe anche decidere di versare l’imposta (sia pure in ritardo) senza aggiungere interessi né sanzioni, confidando nella comprensione degli organi accertatori (vale a dire i Comuni). Il punto è che oggi definire l’errore “scusabile” non è così facile.
Al contrario, si possono individuare situazioni in cui l’errore o la mancanza non sono dovuti alla confusione normativa, ma a una distrazione del contribuente. È il caso, ad esempio, delle abitazioni concesse in comodato gratuito ai parenti: con l’Ici erano spesso assimilate all’abitazione principale dai Comuni, e quindi esentate, ma il loro trattamento Imu non è mai stato in dubbio, perché la legge vieta l’assimilazione. In queste ipotesi è consigliabile utilizzare il ravvedimento per pagare sanzioni ridotte ed evitare un conto più salato in seguito.
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