Oggi scade il termine per denunciare il possesso a vario titolo di immobili il cui diritto è sorto nel 2012, il contribuente, però, ha a disposizione 90 giorni dall’acquisto del diritto di proprietà o di altro diritto per rispettare l’obbligo di presentazione della dichiarazione Imu.
Sono esentati quelli che hanno già presentato la dichiarazione Ici, a patto che nel frattempo non si siano verificati dei cambiamenti. Quindi, i contribuenti che hanno venduto o comprato immobili o la titolarità di altri diritti reali ad iniziare dal 2012 hanno l’obbligo di inoltrare la dichiarazione al comune, sempre che gli elementi importanti per l’imposta non siano deducibili mediante la verifica della banca dati catastale o gli enti locali non posseggano già le informazioni indispensabili per controllare la corretta esecuzione dell’obbligazione tributaria.
Solitamente vanno dichiarate le agevolazioni fiscali sia qualora si compri, sia se si perde il rispettivo diritto, chiaramente con le eccezioni dovute; infatti, per gli immobili locati non c’è obbligo dichiarativo se il comune ha deliberato un’aliquota ridotta e stabilito i criteri per usufruire dell’agevolazione (esempio, richiesta di un’autocertificazione o del contratto). Non sono tenuti all’adempimento, come recita la risoluzione ministeriale 2/2013, i coltivatori diretti e imprenditori agricoli, che hanno già presentato la dichiarazione Ici, solamente perché la normativa Imu gli ha riservato un differente trattamento favorevole o ha ampliato i benefici fiscali anche alle società agricole.
Medesimo discorso riguarda gli immobili di interesse storico o artistico e per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. La dichiarazione, per quest’ultimi, va presentata successivamente solo quando si è persa l’agevolazione, visto che nel momento in cui si ha diritto allo sconto della base imponibile il contribuente deve autocertificare al comune le condizioni dell’immobile.
Non sono obbligati all’adempimento, inoltre, quanti sono possessori di un immobile intestato come prima casa, anche nella circostanza in cui abbiano cambiato la residenza anagrafica o non abbiano presentato la dichiarazione Ici in passato. Il fatto che il comune venga a conoscenza dei riscontri anagrafici fa decadere la necessità di presentare la dichiarazione. L’esenzione si allarga anche all’indicazione dei figli di età non superiore a 26 anni per i quali c’è la possibilità di utilizzare la maggiorazione di 50 euro.
È necessario invece presentare la dichiarazione, a meno che il contribuente non abbia già inviato al comune le informazioni dovute sull’Ici, quando: l’immobile che può presentarsi sotto forma di oggetto di locazione finanziaria o di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali; l’immobile viene concesso in locazione finanziaria, un terreno agricolo diventa area edificabile o, viceversa, l’area diviene edificabile successivamente alla demolizione di un fabbricato. Il valore dell’area, che è quello di mercato, deve sempre essere reso noto dal contribuente, poiché questa informazione non è contenuta nella banca dati catastale.
Ecco perché non è necessario l’adempimento quando viene alienata un’area fabbricabile, se non sono stati fatti cambiamenti al suo valore di mercato rispetto a quello già denunciato. Rimane invece l’obbligo per gli immobili posseduti dalle imprese e diversamente contabilizzati, classificabili nel gruppo catastale D, il contribuente deve dichiarare il valore fiscale del bene sulla base delle scritture contabili, sia in aumento che in diminuzione, fino all’anno di attribuzione della rendita catastale.
Pure gli enti non commerciali, che sono stati esonerati fino al 2011 dall’obbligo di presentare la dichiarazione Ici, dal 2012 sono costretti a dichiarare ai comuni gli immobili detenuti. Successivamente alle modifiche applicate alla disciplina delle esenzioni Imu, tuttavia, con la risoluzione ministeriale 1/2013 è stato specificato che gli enti non profit non sono obbligati a presentare la dichiarazione fino a quando non sarà approvato un nuovo modello con un decreto specifico, che dovrà decidere le modalità per denunciare gli immobili da loro posseduti e il relativo termine.
Fonte: La Gazzetta degli Enti locali
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