Imu: le irregolarità mettono a rischio gli sconti dei Comuni

15 January 2013
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Nell’Imu, più che nella sua antenata Ici, l’adempimento dichiarativo risulta totalmente libero dalla tempistica dei versamenti; infatti per questa ragione può succedere frequentemente che, anche in mancanza della denuncia, i pagamenti siano fatti in modo corretto. In questo caso, sarà applicabile la stessa sanzione che vige nell’Ici, ossia equivalente all’ importo fisso di 51 euro. Tale penalità, fra l’altro, può essere attenuata ad un terzo se si presta acquiescenza all’ atto di contestazione del comune.

E’ sempre possibile, inoltre, mettere in regola l’omissione in sede di ravvedimento operoso, ai sensi dell’articolo 13, Dlgs 472/1997. In merito a questo, si considera che – visto che l’Imu comune nella generalità dei tributi locali non esiste nessuna previsione determini  la nullità della dichiarazione tardiva – sia consentito il ravvedimento lungo, con presentazione della denuncia entro un anno dalla scadenza del termine e ciò accade in virtù dell’articolo 13, lettera b), Dlgs 472/1997, il che determina che la sanzione diventi un ottavo di quella prevista, quindi si passa dai 51 euro a 6,38 euro.

Qualora, invece, l’omissione dell’obbligo dichiarativo è connessa a una infrazione dell’obbligo di pagamento dell’imposta, le cose sono diverse. Due esempi: un contribuente che ha acquistato un’area edificabile nei primi mesi del 2012 senza aver corrisposto l’Imu o un soggetto che già era in possesso al 1° gennaio dell’anno scorso e che tuttavia  ha proseguito nel pagamento dell’imposta sullo stesso valore del 2011, pur di fronte ad un aumento del valore di mercato.

In entrambi i casi citati, l’interessato avrebbe dovuto pagare correttamente l’Imu nel corso del 2012 sul valore al 1° gennaio del medesimo anno e dovrebbe consegnare la denuncia entro il 4 febbraio 2013. Se omette questo adempimento, il contribuente incappa nella infrazione sostanziale dell’obbligo dichiarativo. In questo caso, la sanzione unica varia dal 100% al 200% dell’imposta non pagata. Nell’ eventualità di infedeltà della dichiarazione che si affianca anch’ essa ad un pagamento inferiore a quanto richiesto (esempio, l’area edificabile è stata dichiarata per un importo inferiore al valore di mercato), la sanzione diventa dal 50% al 100% del tributo non corrisposto.

Qualora, invece, il contribuente ha dimenticato o eseguito irregolarmente il pagamento dell’imposta con riferimento a un fabbricato che non deve essere dichiarato, la sanzione è quella ordinaria, del 30%, ossia quando un soggetto che ha acquistato un fabbricato, ad esempio, passando dal Mui ma non ha erogato il tributo. Di norma la presentazione della denuncia non rappresenta un onere necessario per l’applicazione di agevolazioni o esenzioni.

La mancata dichiarazione non blocca la spettanza della riduzione a metà per  fabbricati storici; tuttavia nel caso in cui il comune abbia deliberato un’aliquota ridotta nei confronti dei fabbricati locati, subordinandola alla presentazione della denuncia Imu con l’indicazione degli immobili affittati, l’omesso assolvimento della condizione inserita nella delibera si traduce nell’ inapplicabilità dell’agevolazione locale.

La sanzione, dunque, sarà rappresentata dal 30% dell’importo corrisposto in meno, rispetto a quello dovuto ad aliquota ordinaria. Resta, naturalmente, ammissibile la dichiarazione tardiva mediante il ravvedimento

Fonte: Leggioggi.it

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