Il fatidico e contestato 31 ottobre per la determinazione delle aliquote IMU è finalmente arrivato con brutte ma anche preannunciate sorprese per i proprietari di immobili comprese le abitazioni principali.
Infatti, da alcuni organi di stampa risulta che il saldo dell’IMU costerà ai contribuenti oltre il 50% in più rispetto all’acconto. E’ il risultato della manovra che i comuni hanno posto in essere utilizzando gli spazi consentiti dalle disposizioni dell’IMU per rideterminare le aliquote soprattutto in relazione alle seconde case e alle abitazioni sfitte per le quali il più delle volte gli enti locali hanno determinato l’aliquota massima pari all’1,06%. Aliquote elevate sono state adottate anche per le abitazioni locate e per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D utilizzati dalle imprese per i quali, invece, l’art. 13, comma 9, del D.L. n. 201 del 2011, consentiva addirittura di poter ridurre l’aliquota fino allo 0,4%. L’aumento in discorso riguarda anche le abitazioni principali per le quali però il carico tributario risulta in parte alleviato per i proprietari che possono usufruire della maggiorazione di € 50 per i figli.
E’ pur vero, però, che in alcuni casi l’onere IMU a saldo per le prime case risulterà addirittura inferiore a quanto versato in acconto. Ciò accade laddove è stata stabilita un’aliquota per detti immobili inferiore all’aliquota dello 0,4 % sulla quale, invece, era stato calcolato l’acconto. Va anche considerato il fatto che la possibilità di diversificazione delle aliquote all’interno delle categorie catastali, prevista dall’art.13 del D.L. n. 201 del 2011 e poi confermato dalla circolare ministeriale n. 3/DF del 2012 sull’IMU, ha consentito agli enti locali di disegnare il tributo in modo più consono al proprio territorio stabilendo le aliquote anche in considerazione delle categorie catastali di appartenenza degli immobili.
La speranza è che almeno non ci siano difficoltà per reperire le aliquote IMU e che sia i comuni sia tutti gli enti preposti possano agire in fretta per consentire ai contribuenti di conoscerle al più presto.
In tutta questa congerie di adempimenti non bisogna dimenticare che in base all’art. 13, comma 10 del D.L. n. 201 del 2011, lo Stato, qualora i conti pubblici lo rendano necessario, si riserva la facoltà, entro il 10 dicembre, di aumentare le aliquote dell’IMU.
A conclusione del quadro presentato c’è, però un aspetto che viene spesso trascurato e cioè che una giustificazione del maggior onere tributario derivante dall’IMU va trovata nel fatto che per gli immobili a disposizione non è più dovuta l’IRPEF che viene appunto inglobata nel tributo locale.
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