Nuovo appuntamento con i versamenti Imu. Scade oggi – lunedì 17 settembre – il pagamento della seconda rata per chi ha deciso di ripartire in tre scaglioni l’Imu dovuta per il 2012 sull’abitazione principale, rinviando al 17 dicembre la terza rata a saldo dell’imposta complessiva (si veda l’articolo in basso). Chi ha versato la metà dell’Imu calcolata con le aliquote base entro il 18 giugno scorso, invece, non è interessato dalla scadenza odierna in quanto dovrà chiudere i conti direttamente in sede di versamento del saldo.
Per tutti i contribuenti è comunque l’occasione per un controllo sull’imposta versata in acconto e per correggere eventuali errori commessi nella quantificazione dell’imposta o nella compilazione del modello F24. Particolare attenzione meritano le regole da seguire per sanare il mancato versamento dell’imposta con il ravvedimento operoso.
Lo sconto dei primi 14 giorni
Di regola, i contribuenti che per errore o dimenticanza omettono in tutto o in parte il versamento dell’Imu rischiano la sanzione del 30%. In particolare, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, questa sanzione si riduce a 1/15 per ciascun giorno di ritardo ed è pari, quindi, al 2% al giorno fino ad arrivare al 30% per i ritardi da 15 giorni in avanti (articolo 13, Dlgs 471/1997).
Ma si può anche regolarizzare il mancato versamento con l’istituto del ravvedimento operoso. Ciò a condizione che la violazione non sia stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza; pertanto, una lettera del comune con la richiesta di chiarimenti o di esibizione di documenti può inibire questa possibilità. E questo spiega perché è importante non tardare se ci si accorge di un errore.
Una prima soluzione – applicabile da domani al 1° ottobre prossimo solo per la seconda rata in scadenza oggi – è quella del ravvedimento “sprint”. Entro il 14° giorno successivo alla scadenza, l’omesso versamento della seconda rata può essere sanato con il pagamento dell’imposta dovuta, degli interessi calcolati al tasso legale del 2,5% annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene eseguito e della sanzione pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo.
Ad esempio, se si perfeziona il ravvedimento il 21 settembre 2012 (quarto giorno successivo all’omesso versamento) la sanzione applicabile è pari allo 0,8% (0,2% x 4). Qualora, invece, il ravvedimento viene perfezionato dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza (cosiddetto ravvedimento “breve”), in aggiunta al l’imposta e agli interessi è dovuta la sanzione del 3% che resta fissa indipendentemente dal giorno del versamento.
Cosa accade oltre i 30 giorni? La soluzione “ordinaria” è il ravvedimento lungo, secondo cui chi decide di rimediare entro un anno dalla violazione può pagare la sanzione del 3,75% in aggiunta all’imposta e agli interessi. Tuttavia, le bozze di istruzioni al nuovo modello Imu imporrebbero di effettuare il ravvedimento entro il più breve termine di presentazione della dichiarazione (si veda l’articolo a destra). In attesa di conoscere le istruzioni definitive, gli esempi in pagina fanno comunque riferimento alla regola del ravvedimento entro un anno.
Tre rate
In alcuni casi, però, gli errori di giugno potrebbero essere sanati senza sanzioni. È il caso, ad esempio, di chi volendo dividere l’imposta in due rate annuali ha erroneamente versato l’acconto di giugno in misura inferiore al 50% dell’imposta dovuta sull’abitazione principale. Si ritiene che in alternativa al ravvedimento, il contribuente possa scegliere la formula della ripartizione in tre rate pur non avendo compilato il campo «rateazione/mese rif.» nel primo versamento (ipotesi inizialmente accettata dagli intermediari della riscossione), versando oggi l’importo mancante per raggiungere i due terzi dell’imposta complessiva. Anche se i versamenti di giugno e settembre non sono di pari importo, questo comportamento dovrebbe essere accettato dai Comuni anche in applicazione del principio dell’errore “scusabile” (circolare 3/DF/2012).
Il codice tributo errato
Diverso è il caso di chi ha versato correttamente gli importi dovuti a titolo di acconto ma si accorge che nel modello F24 ha indicato, ad esempio, il codice tributo o il codice Comune non corretti. In questi casi, trattandosi di errori formali, il contribuente dovrà attivarsi per chiedere la correzione del modello al fine di consentire la corretta imputazione delle somme agli enti. Si ritiene che ciò sia possibile presentando istanza di correzione del modello F24 all’ufficio delle Entrate (circolare 5/E/2002) oltre che al Comune interessato.
Gli esempi
L’ERRORE DI CALCOLO DELL’IMPOSTA
01 | L’ERRORE
Il proprietario di un ufficio (categoria A/10, rendita catastale di 700 euro) ha calcolato l’acconto Imu di giugno utilizzando il moltiplicatore 60 anziché 80 e ha versato 168 euro (84 euro di quota statale e 84 di quota comunale) anziché 224 euro (112 euro di quota statale e 112 di quota comunale)
02 | IL RIMEDIO
Il contribuente decide di effettuare il ravvedimento operoso versando l’importo dovuto (28 euro di quota statale e 28 di quota comunale), oltre sanzioni e interessi, entro il 25 settembre 2012. Da notare che nel modello F24 le sanzioni e gli interessi vanno riportati insieme all’imposta dovuta
03 | LA COMPILAZIONE
Sempre in F24, il solo importo dovuto a titolo di Imu va arrotondato all’unità di euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi
(o per eccesso se superiore) mentre le sanzioni e gli interessi da ravvedimento vanno assunti considerando l’arrotondamento alla seconda cifra decimale
ACCONTO RIDOTTO E CODICE SBAGLIATO
01|L’ERRORE
Un contribuente ha la residenza, ma non la dimora, nella casa di cui è proprietario (rendita catastale di 400 euro). Sbagliando, paga l’acconto di giugno come abitazione principale, anziché come seconda casa. Versa quindi 34 euro (intera quota comunale) anziché 256 euro divisi a metà tra Stato e Comune
02|IL RIMEDIO
Il contribuente decide di effettuare il ravvedimento operoso versando l’importo dovuto (128 euro di quota statale e 94 euro di quota comunale, inferiore perché bisogna tenere conto dei 34 euro già versati a giugno), oltre sanzioni e interessi, entro il 28 settembre 2012
03|IL CODICE TRIBUTO
Il contribuente dovrà anche correggere il modello F24 del versamento di giugno nel quale è stato indicato il codice tributo errato (3912 al posto di quello corretto 3918). Si ritiene che ciò sia possibile presentando a un qualsiasi ufficio delle Entrate e al Comune un’istanza di correzione del modello F24 (circolare 5/E/2002)
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