Con la sentenza n. 408 del 22 luglio 2024, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte ha respinto la richiesta di accatastamento autonomo di alcune macchine industriali avanzate. Il caso riguardava un’azienda manifatturiera operante nel settore dello stampaggio a caldo di acciaio e leghe leggere. Il Comune aveva contestato l’omesso accatastamento di due presse di grandi dimensioni, sostenendo che dovessero essere censite separatamente dal fabbricato principale, con conseguente imponibilità ai fini IMU.
La Corte, però, ha accolto la tesi difensiva dell’azienda. I giudici hanno stabilito che le presse in questione, essendo macchine utensili automatizzate, non costituiscono beni autonomi rispetto al fabbricato, che era già stato accatastato in categoria D/7. Le macchine, infatti, necessitano del fabbricato per funzionare e non possono operare autonomamente all’esterno. Pertanto, l’unica unità immobiliare accatastabile rimane il fabbricato stesso, escludendo l’imponibilità delle presse ai fini IMU. Questa sentenza rappresenta un importante precedente in tema di accatastamento di dotazioni impiantistiche industriali.
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