Imu, aliquote diverse per categorie catastali

Il Sole 24 Ore
8 May 2012
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Il Comune può differenziare le aliquote anche per singole categorie catastali, a patto di non allontanarsi dai principi di «ragionevolezza e non discriminazione»; a differenza di quanto accadeva per l’Ici, però, non può mai andare sotto i limiti minimi fissati dalla normativa statale, che fissa «vincoli invalicabili». I coniugi che hanno dimora e residenza in due Comuni diversi potranno trattare entrambi gli immobili come abitazione principale e le case dei residenti all’estero o degli anziani lungodegenti che saranno assimilate dai Comuni all’abitazione principale non pagheranno la «quota erariale».

Lo stesso beneficio non si applicherà però agli immobili delle Onlus: se i Comuni li vorranno esentare dall’Imu (lo consente l’articolo 21 del Dlgs 460/1997), la loro scelta cancellerà solo la quota comunale, mantenendo invariata la somma dovuta allo Stato. Lo stesso accadrà per negozi e botteghe artigiane situati in zone chiuse al traffico per lunghi cantieri (la possibile esenzione è prevista dall’articolo 1, comma 86, legge 549/1995) e per le aziende di servizi alla persona (articolo 4, comma 5 del Dlgs 207/2001). Sono alcuni dei principali chiarimenti contenuti in una circolare “omnibus” sull’Imu a cui sta lavorando il ministero dell’Economia. Le anticipazioni arrivano in contemporanea con il Forum online del Sole 24 Ore. Il testo non è definitivo e potrebbe subire qualche correzione prima della stesura ufficiale, ma già indica chiaramente la lettura ministeriale sui tanti snodi problematici portati dalla disciplina Imu.

Aliquote

Sulle aliquote, la legge statale fissa il limite minimo e massimo per ogni tipologia di immobile e i Comuni non possono superarli (fissando, per esempio, un’aliquota dello 0,1% per l’abitazione principale). Con l’Ici, invece, l’autonomia regolamentare permetteva ai sindaci di fare scelte più generose rispetto a quelle indicate dalla normativa di riferimento. All’interno di questi vincoli, però, le amministrazioni locali possono dispiegare al massimo la propria autonomia, anche differenziando le aliquote per singola categoria catastale: si potrebbero introdurre, per esempio, aliquote più alte per i negozi e i laboratori (categorie C/1 e C/3) rispetto a box auto e magazzini (C/6 e C/7). O magari far pagare di più le abitazioni di maggior pregio, anche se questa strada è resa impervia dal fatto che assai raramente le categorie e i valori catastali riflettono le quotazioni di mercato. Il principio generale, se sarà confermato, supera la previsione del decreto sul federalismo municipale (articolo 8, comma 7 del Dlgs 23/2011), secondo cui le differenziazioni erano possibili solo per gli immobili strumentali. Anche sulla detrazione per l’abitazione principale (ma non su quella per i figli, fissa a 50 euro), i Comuni possono introdurre differenziazioni per tutelare singole categorie di contribuenti, purché la scelta sia «ragionevole» e «non discriminatoria».

Altre agevolazioni

La bozza di circolare coglie poi l’occasione per correggere in via interpretativa un “inciampo” della norma, concedendo la disapplicazione della quota erariale agli immobili non locati di anziani lungodegenti o di residenti all’estero che i Comuni decideranno di assimilare all’abitazione principale. Più in generale, secondo l’interpretazione dell’Economia, l’Imu non permette di applicare agevolazioni Ici non espressamente richiamate dalle nuove regole: a farne le spese sono per esempio le Camere di commercio, che dovranno versare la nuova imposta mentre non pagavano la vecchia.

Via libera alla “doppia” abitazione principale per i coniugi che hanno residenza e dimora abituale in due immobili situati in Comuni diversi. Questa lettura evita di penalizzare chi si è trasferito per lavoro, ma impone ai Comuni di controllare l’effettiva «dimora abituale» dei contribuenti per evitare gli abusi della disciplina Ici con le residenze fittizie nelle case di vacanza.

Rurali

Sul fronte dei rurali, oltre a riprendere le novità inserite con il Dl 16/2012, la bozza di circolare spiega che per ottenere il requisito di ruralità, e quindi l’aliquota Imu allo 0,2%, «non ha rilevanza» la classificazione in D/10. Questo perché, spiega il ministero, il salva-Italia prevede la fissazione dei requisiti in un decreto ministeriale (articolo 13, comma 14-bis, Dl 201/2011): se il provvedimento non sarà emanato in fretta, però, rischia di riaprirsi il contenzioso infinito con i Comuni, che già si era registrato al tempo dell’Ici.

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