Imu «a tappe», aliquote nel caos

Immobili. Dubbi di costituzionalità per i Dpcm che dovranno fissare il prelievo definitivo previsti per dicembre

Il Sole 24 Ore
16 April 2012
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La determinazione delle aliquote Imu rischia di gettare nel caos enti locali e contribuenti. Il doppio livello decisionale (Comuni e Stato) e la sfasatura temporale che emerge dal decreto legge 16/2012 sulle semplificazioni tributarie, approvato in prima lettura dal Senato e ora all’esame della Camera, introducono diversi elementi di confusione e di dubbia legittimità.
Le scelte dei Comuni
Il nuovo comma 12-bis dell’articolo 13 del decreto legge salva Italia 201/2011 (inserito dal Senato modificando l’articolo 4 del decreto 16) prevede infatti che la prima rata dell’Imu sia pagata applicando le aliquote base. Poi, i Comuni potranno approvare o modificare il regolamento e le aliquote Imu entro il 30 settembre 2012. Una soluzione da legislazione di emergenza, dato che finora non è stato possibile rivedere le aliquote dopo il bilancio, salvo casi straordinari e limitati (come per la tassa rifiuti 2008 in Campania). Per permettere ai Comuni di deliberare dopo il 30 giugno 2012 – termine attualmente previsto per l’adozione del bilancio – la norma introduce due deroghe, all’articolo 172 del Tuel (decreto legislativo 267/2000) e al comma 169 dell’articolo unico della Finanziaria 2007 (legge 296/2006), che tuttavia potrebbero non garantire l’efficacia retroattiva delle aliquote e dei regolamenti. Esistono infatti altre norme che impongono di approvare le delibere prima del bilancio di previsione: oltre all’articolo 53, comma 16, della legge 388/2000, che contiene una disposizione analoga a quella dettata dal comma 169 della Finanziaria 2007, l’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 446/97 consente di approvare i regolamenti delle entrate locali «non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione». La possibilità di modificare le aliquote e i regolamenti anche dopo rischia di alimentare un inutile contenzioso.
Le modifiche statali
La situazione si complica ancora se si considerano i decreti statali di modifica delle aliquote, da emanare entro il 10 dicembre 2012. Il Senato infatti, sempre modificando l’articolo 4 del decreto 16, ha integrato il comma 8 dell’articolo 13 del decreto salva Italia, che ora prevede un Dpcm per i fabbricati rurali e per i terreni agricoli, da adottare in base agli incassi della prima rata (si veda anche il servizio a fianco), per garantire che il gettito totale non superi per il 2012 gli importi previsti (135 milioni per i fabbricati rurali strumentali e 89 milioni per i terreni). Tuttavia, le norme sull’Imu non prevedono un’aliquota differenziata per i terreni, la cui determinazione viene ora demandata a una fonte sub-primaria (Dpcm). Inoltre, la disposizione introduce una delega in bianco a forte rischio di incostituzionalità, dato che il tetto di gettito non è previsto né dal decreto 201/2011 né dal decreto 16/2012 ma solo dalla relazione tecnica al provvedimento.
Inoltre, il nuovo comma 12-bis dell’articolo 13 del decreto Salva Italia prevede l’adozione di uno o più Dpcm che, sulla base del gettito della prima rata nonché dei risultati dell’accatastamento dei rurali, dovranno modificare le aliquote e le detrazioni previste dalla disciplina Imu per assicurare l’ammontare del gettito complessivo previsto per il 2012: anche qui sono possibili censure di incostituzionalità.
L’applicazione
In ogni caso, anche superando i dubbi di legittimità, le nuove disposizioni rischiano di creare situazioni difficili da gestire. Ecco un possibile scenario: il Comune conferma entro giugno l’aliquota ordinaria del 7,6 per mille; lo stesso Comune riapprova entro settembre l’aliquota nella misura dell’8,6 (quindi 3,8 allo Stato e 4,8 al Comune); lo Stato approva entro dicembre un Dpcm aumentando l’aliquota base dal 7,6 all’8,2 per mille. Le conclusioni potrebbero essere due: 1) l’aliquota comunale viene automaticamente elevata della misura corrispondente all’aumento statale (passando dall’8,6 al 9,2 per mille); 2) l’aliquota resta la stessa, ma si riduce la quota di spettanza comunale che scende al 4,1 (la metà di 8,2). Con un’unica certezza: bilancio comunale e contribuenti andranno in tilt.

L’imposta sull’ottovolante
L’incrocio delle scadenze dopo le modifiche introdotte alle disposizioni sull’Imu dagli emendamenti approvati in prima lettura al decreto sulle semplificazioni fiscali

ENTRO IL 18 GIUGNO 2012
È il termine per pagare l’acconto dell’Imu pari al 50% (al 30% per i rurali strumentali). Per calcolare l’importo occorre fare riferimento alle aliquote base dell’imposta fissate dal decreto salva Italia

ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2012
È la deadline fissata ai Comuni per approvare o modificare il regolamento e le aliquote Imu

ENTRO IL 10 DICEMBRE 2012
Entro questa data sono attesi uno o più Dpcm per stabilire le aliquote per i fabbricati rurali e per i terreni agricoli e per modificare le aliquote per tutti gli immobili (inclusi i rurali) sulla base del gettito dell’acconto

ENTRO IL 17 DICEMBRE 2012
È la scadenza entro la quale i contribuenti devono pagare il saldo Imu, calcolato in base alle nuove aliquote decise da Comuni e Stato

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