Imposta di soggiorno, molti dubbi

di CHRISTIAN AMADEO – Nuova riforma normativa, soliti dubbi applicativi. E quella relativa alla ridisciplina dell’imposta di soggiorno

Italiaoggi
Luca Nobilini 6 September 2024
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Nuova riforma normativa, soliti dubbi applicativi. E quella relativa alla ridisciplina dell’imposta di soggiorno, seppur al momento ne circoli soltanto una bozza, ha già sollevato forti preoccupazioni nei comuni. Per tali enti è scattato immediato l’allarme, a partire dalla modifica del sistema di commisurazione dell’imposta: non più una tariffa per ciascun soggetto che pernotta nella struttura ricettiva, bensì una tariffa “in cifra fissa in relazione al costo, relativo al pernottamento della camera delle strutture ricettive”, stabilendo le fasce di prezzo della camera (inferiore a 100 euro, tra 100e 400 euro, tra 400e 750 euro e oltre 750 euro) a cui applicare le misure massime tariffarie (rispettivamente 5, 10, 15 e 25 euro). Ed ecco la prima criticità: come determinare tariffe e previsione di gettito se i comuni non hanno a disposizione banche dati con i prezzi di ciascuna camera applicati dalle varie strutture? A ciò si aggiungano i dubbi applicativi: come si calcola la tariffa per ostelli e campeggi che non hanno singole stanze? E le esenzioni legate alle persone fisiche previste dai vigenti regolamenti comunali, come ad esempio portatori di handicap, minori e studenti universitari? Senza contare che una partenza al buio genera incertezza per gli effetti sui bilanci comunali, compreso il restringimento della copertura dei soli costi strettamente legati al turismo e alla Tari, depennando quindi i servizi pubblici locali.

Se tale ultimo indirizzo sembrerebbe in linea con un’imposta “di scopo”, il fatto di rapportare il pagamento della stessa ai prezzi delle camere lascerebbe intendere un presupposto di imponibilità legato al fattore “ricchezza” e non piùa quello dell’incidenza del numero di turisti. Inoltre, il passaggio dal criterio della tariffa per ciascun soggetto pernottante a quello per camera in base alle fasce di prezzo, apre lo scenario della mancanza di dati che consentano il controllo delle comunicazioni/dichiarazioni dei gestori. A faticai comuni erano riusciti a ottenere i dati degli “alloggiati” comunicati dai gestori alle questure e resi disponibili tramite il portale Siatel Punto fisco, ma con l’annunciata rivoluzione normativa tali dati non assumono più alcuna utilità e gli enti locali restano privi di appigli informativi su cui basare la propria attività di controllo. Novità rilevante è, altresì, l’imputare all’intermediario e ai portali telematici che intervengono nel pagamento della locazione gli adempimenti di riversamento e di comunicazione per tutte le strutture ricettive e non più solo per le locazioni brevi, mentre non viene risolta definitivamente la questione della figura del gestore, se agente contabile o meno.

Infine, mentre si ritiene positivo l’aver previsto quale unico adempimento la comunicazione periodica disciplinata dal regolamento comunale con eliminazione dell’obbligo dichiarativo annuale, non si condivide l’introduzione della facoltà peri comuni di prevedere una riduzione della Tari peri gestori delle strutture. Se la volontà è quella di “retribuire” tali gestori, non è preferibile prevedere un compenso per gli stessi, da trattenere dai riversamenti? Preso atto che il Governo ha rimandato a settembre i lavori sul testo di legge è auspicabile che tenga conto di quanto sopra per apportare gli opportuni ritocchi, in particolare per quanto attiene i dati necessari ai comuni per definire tariffe e gettito e per effettuare i controlli dell’imposta. 

Luca Nobilini

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