Si premette che con con decreto del 29 aprile 2022 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12/5/2022) il Ministro dell’economia e delle finanze ha approvato il modello di dichiarazione dell’imposta di soggiorno, che deve essere presentato, esclusivamente in via telematica, dai responsabili di imposta ai comuni che l’hanno istituita.
Con il decreto sono adottati il modello di dichiarazione e le istruzioni relative alla presentazione della dichiarazione che andrà effettuata, esclusivamente in via telematica, seguendo le specifiche tecniche allegate al decreto.
Coerentemente con quanto previsto dalla normativa di riferimento (cfr. art.4, co. 1-ter del Dlgs 23/2011), la dichiarazione deve essere presentata dal soggetto gestore della struttura ricettiva o, per conto di questo, da dichiarante diverso dal gestore secondo le istruzioni e le specifiche tecniche allegate al decreto.
Diversamente, per quanto attiene alle cd. locazioni brevi, vale a dire le locazioni di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni condotte al di fuori dell’attività di impresa, la dichiarazione dell’imposta di soggiorno deve essere presentata dal soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi.
Le dichiarazioni, ed i dati in essa contenuti, una volta acquisiti e trattati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze saranno messi a disposizione dei Comuni che hanno istituito l’imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno per Roma Capitale per le proprie finalità istituzionali e di controllo.
Va detto inoltre che il decreto in questione interviene a disciplinare le modalità di presentazione della dichiarazione, mentre non incide sulle modalità di versamento dell’imposta, il cui gettito deve essere versato dai responsabili del pagamento ai Comuni che hanno istituito l’imposta di soggiorno, secondo le modalità disciplinate con regolamento comunale.
Ebbene, il 19 settembre 2022 il Dipartimento delle Finanze pubblica le FAQ concernenti la dichiarazione telematica dell’imposta di soggiorno, dalle quali emerge che va utilizzato esclusivamente il modello ministeriale e non vanno invece considerate le dichiarazioni aggiuntive periodiche previste dai Comuni.
In particolare, con le risposte n. 8 e 9 il Mef evidenzia che “Considerato che si tratta del primo anno di applicazione dell’obbligo dichiarativo mediante presentazione del modello ministeriale (Decreto 29 aprile 2022), si ritiene che i soggetti che hanno già presentato per gli anni di imposta 2020 e 2021 una dichiarazione/comunicazione al comune seguendo le indicazioni prescritte dal comune stesso, non sono obbligati a ripresentare per dette annualità la dichiarazione di cui al decreto. Al di fuori di tale caso, è chiaro che il contribuente dovrà utilizzare esclusivamente il nuovo modello ministeriale per la dichiarazione dell’imposta o del contributo di soggiorno.”
In sostanza il Dipartimento delle Finanze ammette, ma solo in fase di prima applicazione, le comunicazioni o dichiarazioni periodiche previste dai Comuni. Ne consegue che dal 2023 la dichiarazione ministeriale dovrebbe costituire l’unica modalità con cui assolvere all’obbligo dichiarativo da parte dei gestori delle strutture ricettive.
Il Dipartimento delle Finanze è recentemente tornato sulla questione ribadendo che il nuovo modello di dichiarazione ministeriale dell’imposta di soggiorno, entrato in vigore con il DM 29 aprile 2022, esonera i soggetti obbligati dal presentare ulteriori dichiarazioni/comunicazioni eventualmente richieste dai Comuni a decorrere da quest’anno (risoluzione n. 1/DF del 9/2/2023).
Invero, la tesi ministeriale non tiene debitamente conto di alcuni elementi, che attengono sia alla disciplina normativa di riferimento, sia alla diversa natura e finalità delle comunicazioni periodiche connesse al versamento dell’imposta rispetto al modello ministeriale di dichiarazione.
Con riguardo alla normativa di riferimento, oltre alla nota disposizione sulla potestà regolamentare degli enti locali in materia tributaria (art.52, Dlgs 446/97), si richiama quanto previsto dalla disciplina dell’imposta di soggiorno (art. 4, co.1 ter, Dlgs 23/2011), la quale chiaramente dispone che “il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno […] della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale”.
Ebbene, il richiamo normativo fa salvi gli “ulteriori adempimenti previsti […] dal regolamento comunale” e consente (per certi versi, impone) ai Comuni di disciplinare le modalità applicative del tributo, tanto più che la normativa statale alla base del nuovo modello di dichiarazione ministeriale non incide in alcun modo sulle modalità e sui tempi di versamento dell’imposta di soggiorno da parte dei gestori delle strutture ricettive ai Comuni, la cui disciplina ricade nell’ambito della potestà regolamentare comunale.
Inoltre, le comunicazioni che si accompagnano al riversamento periodico dell’imposta di soggiorno ai Comuni rappresentano, se previste, un elemento essenziale per il versamento stesso e non un adempimento autonomo e diverso rispetto a questo. Pertanto, la previsione di tali comunicazioni, in quanto elemento connaturato e non distinto dal versamento, rientra nell’ambito delle modalità di riscossione del tributo, la cui disciplina è esclusivamente demandata al regolamento comunale.
Del pari, non appare condivisibile neppure il rilievo avanzato dal Dipartimento Finanze secondo cui la previsione di ulteriori forme di comunicazioni diverse dal modello di dichiarazione ministeriale costituirebbe una duplicazione di oneri confliggente con i principi di semplificazione amministrativa, che impediscono di chiedere al contribuente documenti e informazioni “già in possesso” dell’amministrazione. Al riguardo si evidenzia che le comunicazioni periodiche connesse al versamento non costituiscono acquisizione di dati “già in possesso” dell’amministrazione comunale per il semplice fatto che la dichiarazione ministeriale, come noto, è resa ben oltre i termini di versamento (e, dunque, delle connesse comunicazioni), avendo la normativa statale individuato nel 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento il termine per la presentazione della dichiarazione annuale. Inoltre, l’effettuazione delle comunicazioni periodiche contestuali al riversamento dell’imposta di soggiorno rappresenta, assai spesso, una facilitazione per il soggetto obbligato in quanto i portali informatici attivati da molti Comuni consentono di generare automaticamente il bollettino per il versamento e di ottenere la precompilazione del “Modello 21”, necessario all’assolvimento degli adempimenti contabili. Ne consegue che, con le comunicazioni periodiche, anche l’assolvimento della nuova dichiarazione ministeriale risulta facilitato, potendo il dichiarante beneficiare di un documento riepilogativo o di una precompilazione analoga a quella del “Modello 21”.
In tal senso si è espresso l’IFEL (fondazione dell’ANCI) con una nota del 9/3/2023, ritenendo non condivisibile la risoluzione ministeriale n. 1/DF del 9/2/2023.
D’altronde ogni Comune si è organizzato al meglio per gestire l’imposta per cui – seguendo l’indirizzo ministeriale – si dovrebbero modificare moltissimi regolamenti locali e le best practices già in atto con buona pace per l’attività di controllo, che verrebbe effettuata solo a posteriori (dopo 18 mesi, considerato il termine del 30 giugno dell’anno successivo per la presentazione della dichiarazione annuale) e che di fatto legittimerebbe comportamenti elusivi specie per le strutture ricettive stagionali ed extralberghiere.
In conclusione si ritiene che i comuni possano continuare a gestire l’imposta di soggiorno con le modalità stabilite dai propri regolamenti, ivi compresa la possibilità di richiedere ai gestori delle strutture ricettive le comunicazioni periodiche, in aggiunta alla dichiarazione annuale ministeriale.
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