La recente sentenza della Corte d’appello di Ancona, sez.II del 26.02.2025, ha affrontato la questione della individuazione dei soggetti destinatari del CUP nella fattispecie di impianti pubblicitari installati su strade appartenenti al demanio della Provincia ed autorizzati con apposito provvedimento del l’Ente proprietario.
Come è noto, l’art.1 co.819 della L. n.160/2019, stabilisce, tra l’altro, che il presupposto del prelievo di cui al co. 816 è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
Nei previgenti prelievi (ICP – CIMP), la soggettività attiva rimaneva esclusivamente in capo all’ente “Comune”, mentre il prelievo sull’occupazione sia tributaria (TOSAP) che di natura corrispettiva (COSAP) vedeva come soggetto destinatario dell’entrata non solo il Comune, ma anche l’ente territoriale Provincia. Secondo la Corte d’appello di Ancona, con l’ingresso del CUP nulla è mutato rispetto alla previgente disciplina; secondo il Giudice, poiché “… il legislatore ha riprodotto, nella loro ontologica diversità, i presupposti impositivi del canone, così come esistenti nella vigenza dei due diversi tributi della TOSAP (la Tassa per l’Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche) e dell’ICP (Imposta Comunale sulla Pubblicità), deve ritenersi che anche il Canone Unico abbia natura “bicefala” e ciò anche in considerazione del fatto che, con il comma 820, il legislatore ha inteso impedire la duplicazione d’imposta, disponendo che, allorquando sia prevista l’applicazione del canone per l’installazione di messaggi pubblicitari non si faccia luogo anche all’applicazione del canone per l’occupazione del suolo pubblico su cui insistono gli impianti. Trattasi di ipotesi che – ricorrendo solo quando la legittimazione ad imporre entrambi i tributi, per l’occupazione del suolo e per i messaggi pubblicitari dovesse concentrarsi in capo a un unico ente – consente di confermare la duplicità dei presupposti impositivi che la L. n. 160/2019 ha inteso mantenere.”.
La conclusione, pienamente condivisibile, della Corte d’appello è, quindi, che “ Il Canone spettante alla Provincia o alla Città metropolitana ed il Canone spettante al Comune si basano, dunque, su due presupposti autonomi e diversi; ogni ente è un autonomo soggetto attivo ed ha autonoma facoltà regolamentare e tariffaria; il principio dell’assorbimento stabilito dal comma 820 non può che valere nei confronti di un unico soggetto attivo e, quindi, solo nei confronti del Comune unica ipotesi in cui la medesima occupazione può dar luogo sia ad un prelievo collegato all’occupazione sia ad un prelievo collegato alla diffusione di messaggi pubblicitari.”.
Di talché, le occupazioni di suolo pubblico con impianti pubblicitari “ …su strade provinciali, sia al di fuori dei centri abitati, sia all’interno dei centri abitati di Comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti, sono soggette sia al Canone Cup per l’occupazione di suolo pubblico, dovuto alla Provincia o alla Città Metropolitana, sia al Canone Cup per la diffusione dei messaggi pubblicitari, dovuto al Comune, in continuità con i precedenti regimi di tassazione. “. Ne consegue che il soggetto occupante dovrà versare il canone con riferimento al messaggio pubblicitario al Comune e, nel contempo, dovrà versare il canone al proprietario della strada (ovverossia la Provincia o la città metropolitana) la cui determinazione dovrà essere commisurata, per la diffusione pubblicitaria, al disposto del co.825 e cioè in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, esclusa quella relativa a elementi privi di carattere pubblicitario, mentre per l’occupazione, ai criteri del co. 824 dell’art.1 della L. n.160/2019.
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