Immobili in comodato d’uso esclusi da esenzioni Imu

La facoltà di assimilazione non è riconosciuta agli enti locali

Italia Oggi
11 September 2013
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I titolari degli immobili dati in comodato d’uso gratuito a parenti, destinati ad abitazione principale, sono tenuti a pagare l’Imu. Questi soggetti non hanno fruito della sospensione del pagamento dell’acconto e, quindi, non possono beneficiare dell’abolizione della prima rata dell’imposta.

E il decreto 102/2013 sull’abolizione dell’Imu nulla innova in proposito. I fabbricati dati in comodato non possono più essere assimilati ex lege all’abitazione principale. L’articolo 13 del dl Monti (201/2011), infatti, ha parzialmente abrogato a partire dal 2012 l’articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 446/1997, vale a dire la norma attributiva del potere regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili, nella parte in cui consentiva la comune di considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta o della detrazione, i fabbricati concessi in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela.

Per l’Imu alcune tipologie di assimilazioni sono previste dalla legge e i benefici spettano a prescindere dalla scelte del comune. Per esempio, rientrano in questa casistica gli immobili di edilizia residenziale pubblica posseduti da Iacp o Ater, utilizzati come prima casa dai soci assegnatari oppure gli alloggi sociali. Mentre, è demandato all’ente il potere di assimilare alla prima casa quelli posseduti da anziani, disabili e residenti all’estero.

I proprietari di questi immobili non pagano la prima rata Imu se i comuni li hanno già assimilati nel 2012 all’abitazione principale (e non hanno revocato il beneficio) o intendono farlo per il 2013, in quanto è proprio la norma di legge che prevede che il trattamento agevolato possa essere concesso per le unità immobiliari possedute, a titolo di proprietà o usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, nonché per quelle possedute, a titolo di proprietà o usufrutto, in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato, a condizione che non risultino locate.

La facoltà di assimilazione, invece, non è stata riconosciuta ai comuni per gli immobili dati in comodato d’uso.

Naturalmente nulla impedisce che il comune possa garantire, a proprie spese, qualche beneficio fiscale (per esempio, l’aliquota agevolata), ma non si può parlare di assimilazione all’abitazione principale e di rimborso del minor gettito da parte dello stato.

Va ricordato che sono rigidi i requisiti per fruire del trattamento agevolato sugli immobili destinati ad abitazione principale. L’articolo 13 ha fornito una nuova qualificazione giuridica della nozione di abitazione principale, prevedendo che si intende come tale l’unità immobiliare nella quale il contribuente e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni si applicano per un solo immobile.

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