Illegittima la notifica agli irreperibili ex art.143 c.p.c. se la relata è generica

Il ricorso alle formalità di notificazione previste dall’art. 143 c.p.c. per i casi di irreperibilità assoluta, non può essere affidato alle mere risultanze anagrafiche

15 January 2025
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di Maria Suppa

Con l’ordinanza n.27699 del 25/10/2024, la Cassazione sottolinea che il ricorso alle formalità di notificazione previste dall’art. 143 c.p.c. per i casi di irreperibilità assoluta, non può essere affidato alle mere risultanze anagrafiche, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l’agente notificatore ne dia espresso conto nella relata di notifica.

La notifica nei casi di irreperibilità assoluta

Nei casi in cui la notifica non può essere eseguita perché non è nota l’effettiva residenza/dimora del destinatario, sia in Italia che all’estero, l’Ente mittente può procedere ai sensi dell’art.143 c.p.c. .

Il ricorso alla procedura di cui all’art. 143 c.p.c. cit.presuppone, quindi, che sia nota ab origine l’irreperibilità del destinatario, o che l’indirizzo, come individuato dall’Ente mittente non più attuale (perché il destinatario si è trasferito), o errato, senza che sia possibile rinvenire l’indirizzo effettivo del destinatario.

In tali casi, l’agente notificatore esegue la notifica mediante deposito dell’atto nella casa comunale dell’ultima residenza o, se questa è ignota, del luogo di nascita del destinatario o, se anche questo è ignoto, mediante consegna di copia dell’atto al p.m..

La pronuncia della Cassazione

Essenziale, ai fini della legittimità della notifica ex art. 143 c.p.c., è, però, per la Cassazione, che l’agente notificatore indichi in maniera puntuale e precisa, nella relata di notifica, le ricerche svolte allo scopo di individuare la residenza/dimora del destinatario, che specifichi l’esito negativo di tali indagini, nonché l’impossibilità di individuare l’effettiva residenza/dimora del destinatario. 

Nel caso di specie, il Giudice di legittimità ha cassato la sentenza della Corte di Giustizia che aveva ritenuto valida la notifica ex art. 143 c.p.c., nonostante la relata predisposta dall’agente notificatore contenesse solo una generica dicitura, senza alcun riferimento al caso concreto e alle ricerche effettuate, essendo così incomprensibili i presupposti della ritenuta irreperibilità e la conseguente legittimità del ricorso alla procedura degli irreperibili.

La Cassazione rileva, in particolare, che “…tale dicitura astratta non si dà invero atto in alcun modo, neppure generico, con riferimento al caso concreto, che l’addetto al recapito si sia recato in loco e che, comunque, abbia ivi effettuato delle ricerche della residenza corrispondente all’indirizzo indicato e quale ne sia stato l’esito, sicché i presupposti e la natura stessa della ritenuta “irreperibilità” sono incomprensibili dalla stessa relata….”.

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