Con la legge 228/2012 è stato inserito nell’ordinamento giuridico un istituto che, in origine, prevedeva la sospensione immediata della riscossione, in grado di agire automaticamente per il solo fatto di essere stata presentata e che perdura fino a quando lo stesso ente impositore non interviene con un apposito riscontro.
La disciplina si trova in un gruppo di commi contenuti nell’articolo 1 della legge 228/2012, che sono stati oggetto di importanti modifiche ad opera del d.lgs. 159/2015.
A delineare la fattispecie è il comma 537 che resta confermato nella versione iniziale, pur con le attenuazioni che derivano dal comma 539 bis.
537. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti e le società’ incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati «concessionari per la riscossione», sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 538.
La procedura è operativa dal 1 gennaio 2013 ma con effetti diversi fino alla data del 22 ottobre 2015. La formulazione creava un obbligo di sospensione immediata in capo a enti e società incaricate per la riscossione dei tributi, di ulteriori iniziative rispetto a quelle adottate.
Dal 22 ottobre 2015 non si produce più la sospensione ma resta la finalità di generare il silenzio assenso in caso di mancato riscontro dell’ente impositore: la partita è annullata di diritto e il concessionario è automaticamente discaricato.
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