A decorrere dal 1° gennaio scorso, i Comuni sono stati chiamati a gestire, in sede di accertamento, anche il procedimento di reclamo-mediazione. Ciò a seguito della riforma del processo tributario, intervenuta ad opera delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 156/2015, recante “riforma del contenzioso tributario”. In conformità al novellato articolo 17-bis, del D.Lgs. n, 546/1992, che disciplina il processo tributario. Questo è stato riformato dalle disposizioni del richiamato D. Lgs. n. 156/2015, cosicché gli enti locali hanno l’obbligo di adottare questo strumento deflativo, già adottato dall’Agenzia delle entrate a decorrere dal 2012, per tutte le controversie che attengo agli atti di accertamento, rimborso e riscossione dei tributi di competenza comunale, di valore non superiore ad euro 20.000.
La presentazione obbligatoria del reclamo-mediazione, in caso di controversie, rappresenta un deterrente per il contenzioso che si dovesse instaurare, per evitare di procedere davanti alla Commissione Tributaria Provinciale.
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