Con nota dello scorso 5 gennaio, la fondazione degli Enti Locali, ha fornito un proprio commento alle disposizioni contenute nella legge 28 dicembre 2015, n. 208, di interesse per i comuni. Oltre a illustrare l’esclusione della TASI sulla “prima casa” non di lusso, e le agevolazioni intervenute “ex lege” (dalla riduzione della base imponibile IMU ai comodati gratuiti concessi ai parenti di primo grado, alla riduzione al 75% dell’IMU per le unità abitative locate a canone concordato), IFEL commenta le modifiche intervenute in ambito di terreni agricoli. In particolare evidenzia che il comma 13 della nuova Legge di Stabilità reintroduce, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il criterio stabilito nella circolare n. 9 del 14 giugno 1993, per quanto concerne l’esenzione dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina. Inoltre l’esenzione IMU è estesa ai terreni agricoli:
– posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
– ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all’Allegato A della legge 448 del 2001;
– a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile.
Il Punto di Stefania Zammarchi – Nota di Ifel sulla legge di stabilita’ 2016: tra blocco degli aumenti tariffari e nuove disposizioni che limitano l’imponibilita’, diventa difficile la quadratura dei bilanci comunali
Con nota dello scorso 5 gennaio, l’IFEL, ha fornito un proprio commento alle disposizioni contenute nella legge 28 dicembre 2015, n. 208, di interesse per i comuni. Oltre a illustrare l’esclusione della TASI sulla “prima casa” non di lusso, e le agevolazioni intervenute “ex lege” (dalla riduzione della base imponibile IMU ai comodati gratuiti concessi ai parenti di primo grado, alla riduzione al 75% dell’IMU per le unità abitative locate a canone concordato), IFEL commenta le modifiche intervenute in ambito di terreni agricoli.
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