di S. Zammarchi (ufficiotributi.go-vip.net 25/1/2016)
Ad opera del Titolo II, del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, recante “riforma del contenzioso tributario”, sono state apportate rilevanti modifiche ad alcune disposizioni contenute nel d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, afferente alla disciplina del processo tributario. Ai fini delle attività di competenza dell’ufficio tributi, la novità più rilevante è rappresentata dalle modifiche intervenute all’art. 17-bis del predetto decreto, laddove stabilisce che “Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo”.
Dalla lettura piana della novellata disposizione, emerge che, con la proposizione del ricorso si apre una fase amministrativa con una durata pari a 90 giorni, entro la quale deve svolgersi il procedimento di reclamo/mediazione. Pertanto tale periodo si pone fra l’avvio dell’azione giudiziaria, ossia dalla notifica del ricorso, fino all’eventuale instaurazione del giudizio, e la sua finalità va ricondotta all’esame del reclamo, nell’intento di giungere ad una mediazione che consenta di evitare la fase giudiziaria davanti alla Commissione Tributaria Provinciale.
Ma da quando decorrono i 90 giorni di sospensione dei termini processuali?
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