di S. Zammarchi (ufficiotributi.go-vip.net 21/12/2015)
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 22195 del 7 ottobre 2015 (pubblicata il successivo 30 ottobre), si è nuovamente espressa sulla questione dei fabbricati rurali, confermando l’orientamento secondo il quale può essere assegnata la qualifica di immobili strumentali all’attività agricola, solo a quelli che vengono accatastati in categoria A/6, in caso di unità immobiliari destinati ad abitazione dell’agricoltore e D/10 nell’ipotesi di fabbricato strumentale all’attività di cui all’art. 2135 del C.C.. Nella pronuncia richiamata, i giudici con l’ermellino sostengono che il riconoscimento dell’esenzione I.C.I. (trattandosi di una vicenda di competenza dell’anno d’imposta 2007), è subordinato alla categoria catastale di appartenenza dei fabbricati. Questa sentenza si pone quindi in contrasto con le modifiche normative intervenute sulla qualifica dei fabbricati rurali, che attribuiscono rilevanza giuridica alle annotazioni catastali che attribuiscono il requisito di ruralità.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento