Gli uffici tributi che stanno eseguendo le verifiche in materia di IMU, con particolare riguardo agli enti non commerciali, si saranno senz’altro imbattuti con le disposizioni che hanno riformato l’imposizione per tali enti, a seguito delle previsioni recate dall’art. 91 bis del d.l. n. 1/2012. La normativa di riferimento, da ricondurre all’art. 7 del d.lgs. n. 504/1992(1) , ossia il decreto istitutivo dell’I.C.I., dispone l’esenzione per gli enti che svolgono attività non commerciale: ciò a prescindere dal fatto che lo specifico ente non commerciale svolga, all’interno dell’immobile di proprietà, anche attività con scopo di lucro.
Come è noto, in ordine alla predetta esenzione ed a quella prevista per la Santa Sede, era stata aperta una procedura di infrazione comunitaria, risolta con il giudizio di incompatibilità, contenuto nel comunicato n. IP/12/1412 del 19 dicembre 2012, della Commissione UE, sulla norma in parola. Tale valutazione, ha indotto il legislatore ad intervenire per adeguare le disposizioni nazionali ai criteri comunitari, emanando le previsioni dettate dal citato articolo 91-bis, dove sono elencate le tipologie di attività meritevoli di esenzione. In particolare viene segnalato che, per beneficiare dell’esenzione, gli immobili devono essere destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, previsti nello statuto dell’ente non commerciale. Naturalmente l’esenzione spetta per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, ossia viene svolta attività non commerciale.
Quindi il legislatore non si è preoccupato della violazione, consumata nel periodo di vigenza I.C.I., del divieto di aiuti di Stato, perpetrato nel periodo dal 2006 al 2011, ma si è limitato ad evidenziare che, con le modifiche apportate, la disciplina IMU è conforme ai principi comunitari.
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