La questione che attiene alla tariffa della tassa rifiuti da applicare ai gestori di “Bed & breakfast” costituisce una problematica ancora aperta, benché gli orientamenti giurisprudenziali stiano assumendo una direzione più chiara ed uniforme.
Con sentenza n. 16972 del 19 agosto 2015, la Corte di Cassazione è intervenuta in maniera specifica, sancendo la legittimità di una tariffa, corrispondente ad una specifica sottocategoria, diversa da quella delle civili abitazioni, escludendo da tassazione le aree scoperte. La controversia riguardava, nella fattispecie, un avviso di accertamento relativo alla T.A.R.S.U. , disciplinata dal d.lgs. n. 507/1993, relativa all’anno d’imposta 2005, applicata ad un immobile con destinazione abitativa. Nella propria disamina i giudici di piazza Cavour hanno evidenziato che lo svolgimento dell’attività di “B & B” non può portare all’applicazione di una tariffa determinata con le stesse modalità di quella dovuta dagli alberghi, perché le due attività non sono assimilabili, in relazione alla produzione di rifiuti. A differenza dell’attività alberghiera, quella svolta dai B & B, si caratterizza per l’occasionalità e per il fatto che è priva di carattere imprenditoriale.
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