di Maria Suppa
Con l’ordinanza n. 29854 del 20/11/2024, la Corte di Cassazione sottolinea che il principio della scissione degli effetti della notifica degli atti degli Enti locali opera con riguardo agli atti tributari soggetti a decadenza ma non anche con riguardo agli atti soggetti a prescrizione.
Ai fini dell’interruzione della prescrizione, specifica la Suprema Corte, non è, infatti, consentito derogare alla disposizione di cui all’art. 1334 c.c., secondo la quale “…Gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati….” ed al presupposto stesso dell’interruzione della prescrizione, in quanto tale correlato ad un “…atto che valga a costituire in mora il debitore…”.
Il principio della scissione nella notifica degli atti degli Enti locali
Per la Cassazione, non vi è alcun dubbio che ai fini del rispetto del termine quinquennale di decadenza previsto dalla norma d’imposta per la notifica a mezzo posta degli atti impositivi tributari, è necessario e sufficiente che l’atto impositivo venga spedito prima dello spirare del termine di decadenza gravante sull’ufficio, a nulla rilevando che la consegna al destinatario avvenga successivamente a tale scadenza.
Principio, questo, la cui applicazione si impone, per la Suprema Corte, al fine di evitare all’Ente mittente gli effetti pregiudizievoli derivanti da ritardi sottratti al suo controllo, ogni qual volta dall’individuazione della data di notificazione possano discendere decadenze a carico del notificante.
Resta inteso che se la notifica non si perfeziona, la stessa non produce alcun effetto.
Per il Giudice di legittimità (Cass.S.U. sent n.40543 del 17/12/2021), peraltro, si tratta di principio applicabile anche nei casi di notifica degli tributari tramite agente notificatore (messo notificatore/messo comunale), con la conseguenza che la notifica si perfeziona, ai fini del rispetto dei termini di decadenza, nel momento in cui gli atti vengono consegnati all’agente notificatore (del proprio Comune o di altro Ente locale se la notifica deve essere effettuata al di fuori del territorio comunale).
Di contro, per gli atti soggetti a termine di prescrizione (si pensi, in ambito tributario, all’avviso di accertamento esecutivo “secondario” ex L.160/2019 , al sollecito di pagamento ex co.795, L.160/2019, all’intimazione di pagamento ex art.50, D.P.R. 602/1973, nonché alle misure cautelari e a tutti gli atti dell’esecuzione forzata), il principio della scissione non opera, rilevando, ai fini del perfezionamento della notifica, nonché ai fini dell’interruzione della prescrizione, la sola data di ricezione dell’atto.
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