di Maria Suppa
Con l’ordinanza n.27635 del 24/10/2024, la Cassazione sottolinea che la notifica a mezzo del servizio postale, in caso di irreperibilità del destinatario, si perfeziona ex art.8, L.890/1982, a seguito della effettiva ricezione della CAD; il che può avvenire o mediante consegna effettiva della raccomandata a mani del destinatario (o di persona legittimata a riceverla), oppure mediante consegna “legale” ovvero con il deposito della raccomandata presso il punto di deposito, intendendosi perfezionata la consegna (in caso di mancato ritiro del plico) una volta maturato il tempo di compiuta giacenza della raccomandata previsto dalla norma.
La notifica degli atti tributari agli irreperibili
La Cassazione, negli anni, ha ben chiarito quali sono i requisiti necessari ai fini del perfezionamento della notifica a mezzo posta ex art. 8, L.890/1982 degli atti impositivi tributari.
Innanzitutto, la notifica si perfeziona solo nei casi di temporanea irreperibilità del destinatario o dei consegnatari (oltreché nell’ipotesi di rifiuto da parte di questi ultimi) e non anche nella diversa ipotesi di irreperibilità assoluta (ovvero nei casi in cui l’indirizzo indicato dal mittente risulti errato o non risulti essere quello attuale del destinatario, c.d. irreperibilità sopravvenuta).
La notifica a mezzo posta può, inoltre, essere effettuata anche al di fuori del territorio comunale, ma è necessario, in tutti i casi, che l’agente notificatore incaricato della notifica (messo notificatore) predisponga la relata di notifica sull’originale dell’atto da notificare (non è, invece, necessaria la relata sulla copia da consegnare al destinatario).
Qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio deve essere data dal notificante – in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 8 della l. n. 890 del 1982 – esclusivamente attraverso la produzione in giudizio di copia dell’avviso di ricevimento della raccomandata, munito dell’attestazione di conformità all’ originale, non essendo, a tal fine, sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa (tra le tante, Cass.ord. 20978 del 26/07/2024, Cass.S.U.10012/2021).
Occorre, pertanto, che l’avviso di ricevimento contenga precisa menzione di tutte le operazioni compiute, atteso che, in difetto di dimostrazione dell’attività svolta dall’operatore postale offerta aliunde dal notificante, la notifica è inesistente (Cass.ord.34744 del 12/12/2023).
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento