Il nuovo modello di dichiarazione IMU per gli Enti non commerciali (seconda parte)

Occorre partire dalla compilazione del frontespizio del Modello IMU, nel quale indicare l’anno di presentazione della dichiarazione mentre al rigo sottostante il periodo di imposta per il quale si sta presentando la dichiarazione.

16 May 2023
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Le modalità di compilazione della dichiarazione

Occorre partire dalla compilazione del frontespizio del Modello IMU, nel quale indicare l’anno di presentazione della dichiarazione mentre al rigo sottostante il periodo di imposta per il quale si sta presentando la dichiarazione. Deve essere, altresì, indicato il comune al quale va presentata la dichiarazione stessa, in quanto soggetto attivo del tributo.
Si ricorda che nel caso in cui l’immobile insiste sul territorio di comuni diversi, occorre tenere conto di quanto stabilito dal comma 742 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019 secondo il quale soggetto attivo dell’IMU è il comune la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, si considera soggetto attivo il comune nell’ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell’anno cui l’imposta si riferisce.
Il Frontespizio si compone di una facciata divisa in quattro riquadri relativi a: contribuente; dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione; firma; impegno alla presentazione telematica.
Nel riquadro dedicato al “Contribuente” (da compilare sempre) devono essere riportati i dati identificativi del soggetto passivo dell’IMU.
Le persone giuridiche non aventi domicilio fiscale o sede legale in Italia devono indicare nello spazio dedicato al Comune (e Stato Estero), lo Stato estero di appartenenza, ossia quello in cui hanno il domicilio fiscale o la sede legale e nello spazio riservato al Domicilio fiscale la specificazione della relativa località e dell’indirizzo.
Nel campo “Codice Stato Estero” deve essere inserito il codice dello Stato estero di appartenenza corrispondente a quello presente nell’archivio “Comuni e Stati esteri”, consultabile sul sito dell’Agenzia delle Entrate (Stati soppressi e non soppressi).
Nel riquadro concernente i “Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione” devono essere indicati i dati anagrafici, il codice fiscale e il codice della carica, rivestita all’atto della presentazione della dichiarazione, del rappresentante stesso.
Il campo “Codice carica” deve essere sempre compilato utilizzando l’elenco riportato nell’apposita tabella: rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore (1), rappresentante di minore (2), curatore fallimentare (3), commissario liquidatore (4), custode giudiziario (5), ecc.
I dati relativi alla residenza devono essere compilati esclusivamente da coloro che risiedono all’estero.
In caso di più rappresentanti, nel frontespizio vanno comunque indicati i dati di un solo soggetto.
Per quanto riguarda, invece, il riquadro riservato alla “Firma”, le istruzioni evidenziano che questo contiene l’indicazione dei quadri che sono stati compilati.
La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale dell’ente dichiarante e, in mancanza, da chi ne ha l’amministrazione anche di fatto o da un rappresentante negoziale.
Per gli enti che non hanno in Italia la sede legale o amministrativa né l’oggetto principale dell’attività, la dichiarazione può essere sottoscritta da un rappresentante per i rapporti tributari in Italia.
Il riquadro dedicato all’“Impegno alla presentazione telematica” deve essere compilato e sottoscritto dall’intermediario che presenta la dichiarazione in via telematica.
L’intermediario deve riportare il proprio codice fiscale, indicare se si tratta di CAF, riportare il proprio numero di iscrizione all’albo, riportare la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell’impegno a presentare la dichiarazione e apporre la firma.
Dopo aver compilato il frontespizio del modello Imu, occorre compilare i quattro quadri secondo le istruzioni ministeriali allegate al decreto approvato il 4 maggio 2023.
In particolare, il quadro A viene riservato alla descrizione degli immobili totalmente imponibili o esenti e comprende ben 20 campi (che riguardano le caratteristiche dell’immobile e i dati catastali).

Il quadro B riguarda, invece, gli immobili parzialmente imponibili o totalmente esenti. Prevede una differente modalità di compilazione e di determinazione della porzione di immobile da assoggettare a imposizione a seconda che si tratti di attività didattica o di altre attività meritevoli.
Infine, gli ultimi due quadri, quello C e D, potranno essere utilizzati rispettivamente ai fini della determinazione dell’Imu e alla compensazione e rimborsi. Quest’ultima ipotesi richiede di indicare: nella colonna 1, l’importo a credito risultante dalla presentazione della dichiarazione; nella colonna 2, il credito di cui si richiede il rimborso.

La discutibile conferma del parametro del costo medio per studente (Cms)

Le nuove istruzioni confermano la rilevanza del costo medio per studente (Cms) relativamente alle attività didattiche.
In particolare, nella seconda parte del quadro B, dedicato all’“ATTIVITÀ DIDATTICA”, è prevista l’indicazione del Cm, vale a dire il corrispettivo medio percepito dall’ente non commerciale e quella del Cms, vale a dire il costo medio per studente pubblicato sul sito internet del Ministero dell’Istruzione e del Merito, e dell’Università e della Ricerca, che per il Mef costituisce in sostanza il parametro di riferimento per verificare il rispetto del requisito di cui alla lett. c), comma 3, dell’art. 4 del Dm 200/2012.
Ebbene, se il Cm è inferiore al Cms, ciò significa che l’attività didattica è svolta con modalità non commerciali e, quindi, non è assoggettabile a imposizione. In questo caso dovrà essere barrato il campo corrispondente al Rigo g).
Se, invece, il Cm risulta uguale o superiore al Cms, si dovrà barrare il campo relativo al Rigo h) e si dovrà procedere alla determinazione della parte del valore di cui al Rigo f) assoggettabile a IMU.
Occorre tuttavia evidenziare che la Cassazione ha recentemente bocciato il criterio del costo medio, dovendosi fare riferimento solo a quanto stabilito dal Dm 200/2012 (in tal senso si vedano le decisioni n. 35123/2022, n. 36683/2022, n. 4560/2023, n. 4946/2023, n. 4952/2023 e n. 9922/2023).
Per la Cassazione il Cm (corrispettivo medio) inferiore al Cms (costo medio per studente sopportato dallo Stato) non dà automaticamente diritto all’esenzione dall’IMU per le attività didattiche, ritenendo non vincolanti le istruzioni ministeriali allegate al Dm del 2014.

In particolare, con la decisione n. 4946 del 16/2/2023 la Cassazione ha affermato che la scuola paritaria gestita da un ente ecclesiastico non può usufruire dell’esonero dall’IMU se la retta non si discosta da quella di mercato, essendo peraltro irrilevante il riferimento al costo medio indicato dal Dm 26/6/2014.
Ebbene, la Cassazione ritiene che l’unico parametro da considerare è quello contenuto nell’art. 4 comma 3, lettera c) del Dm 200/2012, che si riferisce all’attività svolta a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio. E tale valutazione non può essere riducibile all’applicazione meccanica di un parametro (come il citato rapporto tra CM e CMS, di cui alle citate istruzioni) stabilito in via generale, una volta per tutte, come tale funzionale ad una elaborazione forfettaria del requisito. Il dato normativo obbliga invece ad una valutazione puntuale, non predeterminata, riferita alle specifiche condizioni in cui opera il singolo contribuente, delineando un accertamento basato sulla verifica dell’irrisorietà della retta, in ragione della sua inidoneità a porsi pure come larvata forma retributiva dell’attività didattica prestata, come più volte precisato secondo cui «a fare il discrimine in questo caso è la retta”.
In conclusione è senz’altro discutibile il parametro del costo medio per studente, utilizzato dal Mef ma bocciato più volte dalla Cassazione che ritiene invece applicabile solo il Dm 200/2012 come diretta attuazione dell’articolo 91, comma 3-bis del Dl 1/2012.

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