Il diritto di abitazione del coniuge superstite riguarda una sola abitazione

Con la sentenza n. 7128 del 10/3/2023 la Cassazione ha enunciato il principio secondo cui il diritto reale di abitazione, riservato al coniuge superstite dall’art. 540 c.c., ha ad oggetto la sola “casa adibita a residenza familiare”, e cioè l’immobile in cui i coniugi abitavano insieme stabilmente prima della morte del de cuius, quale luogo principale di esercizio della vita matrimoniale.

18 May 2023
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