DOMANDA
Nel piano finanziario relativo alla TARI occorre inserire nei costi anche l’importo dei crediti inesigibili derivanti da annualità precedenti al corrente. I suddetti crediti si riferiscono, per chi era in regime TARSU sino al 2012, a quelli relativi alla TARES 2013 e TARI anni successivi? Come si concilia il credito inesigibile da indicare nel PEF con quanto già accantonato nel fondo crediti di dubbia esigibilità dell’anno relativo alla mancata entrata?
RISPOSTA
Per dare una risposta completa bisogna anzitutto partire dall’intervento normativo del d.l. n. 78/2015 che all’articolo 7 ha introdotto il comma 645-bis all’articolo 1 della legge n. 147/2013 (disciplina IUC)
654-bis. Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonchè al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
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